Art. 15
                   (Dichiarazioni rese all'estero)

   1.  Le  dichiarazioni  di  nascita e di morte relative a cittadini
italiani   nati   o   deceduti  all'estero  sono  rese  all'autorita'
consolare.
   2.  Le  dichiarazioni  di  cui  al comma 1 devono farsi secondo le
norme   stabilite   dalla  legge  del  luogo  alle  autorita'  locali
competenti,  se  cio'  e'  imposto dalla legge stessa. In questi casi
copia  dell'atto  e'  inviata  senza indugio, a cura del dichiarante,
all'autorita' diplomatica o consolare.