Art. 15 (Dichiarazioni rese all'estero) 1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorita' consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorita' locali competenti, se cio' e' imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto e' inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorita' diplomatica o consolare.