Art. 28. 
                        Congedo di paternita' 
      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2) 
 
  1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta
la durata del congedo di  maternita'  o  per  la  parte  residua  che
sarebbe spettata alla lavoratrice,  in  caso  di  morte  o  di  grave
infermita' della madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in  caso  di
affidamento esclusivo del bambino al padre. 
  2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui  al
comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa  alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
          Nota all'art. 28, comma 2:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 47 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta').  1.  L'atto  di  notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'autorita'  di Polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".