Art. 31.
                       Adozioni e affidamenti

  1.  Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che
non  sia  stato  chiesto  dalla  lavoratrice,  spetta,  alle medesime
condizioni, al lavoratore.
  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore.
  3.  Al  lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e
2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.