Art. 16.
Disposizioni per i fabbricanti   ed  i  detentori  di  apparecchi  di
                            distillazione
  1.  I  fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi
di  distillazione  atti  alla  produzione di alcole etilico o di loro
parti  essenziali,  intendendosi per parti essenziali quelle elencate
nell'articolo  41,  comma  2, del testo unico, presentano denuncia di
attivita'  all'UTF,  che  li  iscrive  in apposito elenco. I suddetti
operatori  annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la
movimentazione  di  tali  apparecchi  o  delle  loro parti essenziali
identificati  mediante  un  numero di matricola apposto sui medesimi,
riportando  nominativo  ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti
per  la  rivendita o dell'acquirente. Se l'apparecchio o le sue parti
essenziali  non  sono  destinati  alla  produzione di alcole etilico,
l'acquirente  presenta  una  dichiarazione  scritta  attestante  tale
circostanza;  la  dichiarazione e' posta a corredo del registro, che,
dopo  la fine di ciascun anno, viene consegnato all'UTF, che provvede
alla  sua  custodia. Analoga dichiarazione e' presentata, all'UTF, da
coloro   che  si  approvvigionano,  per  uso  proprio,  dei  suddetti
apparecchi  o  di  loro  parti  direttamente da fornitori operanti in
altri  Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
puo'    essere   previsto   l'esonero   dalla   presentazione   della
dichiarazione  scritta per gli acquirenti di particolari categorie di
apparecchi,  subordinatamente  alla  condizione  che  gli  apparecchi
medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall'impiego per
la  produzione di alcole. E' facolta' dell'UTF disporre, anche per il
tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al
fine   di   controllare   la   regolarita'  dell'utilizzazione  degli
apparecchi sopracitati.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli
apparecchi  dotati  di  matraccio  di  capacita' inferiore a 3 litri,
sempreche'   siano   destinati   ad   usi  diversi  dalla  produzione
dell'alcole  etilico  e  rechino  in maniera inamovibile e indelebile
l'avvertenza   che   la  produzione  abusiva  di  alcole  etilico  e'
perseguibile  in  base  alle  leggi  fiscali,  ai  piccoli alambicchi
utilizzati  per  la determinazione del tenore alcolico dei vini o per
altre  esperienze  di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione
incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia, da pubblicare nella
Gazzetta  Ufficiale,  possono  essere identificate altre categorie di
apparecchi  di  distillazione  da escludere dal campo di applicazione
del suddetto comma 1.
  3.  Gli  apparecchi  di  distillazione  o le loro parti essenziali,
destinati  alla  produzione  di  alcole  etilico, sono identificati a
mezzo  di  una  piastrina apposta dall'UTF. A tal fine i fabbricanti,
gli  importatori  ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro
parti  essenziali,  in  caso di vendita di un apparecchio o delle sue
parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia
l'UTF  che  ha  rilasciato il registro, che provvede all'applicazione
della   piastrina,   sia  l'UTF  competente  per  la  localita'  dove
l'apparecchio verra' installato. A tale ultimo ufficio e' presentata,
entro  10  giorni  dalla  ricezione,  analoga  denuncia  da parte dei
detentori   dei   suddetti  apparecchi,  ivi  compresi  gli  istituti
scientifici  che  li  utilizzano  per  la  produzione  di  alcole  da
destinare,  secondo  quantitativi  determinati  dai competenti UTF ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto  del Ministro delle
finanze  9  luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all'articolo
27,  comma  3,  lettera  h)  del  testo  unico. Sono pure tenuti alla
presentazione di denuncia all'UTF, entro il predetto termine di dieci
giorni  dalla  ricezione,  ai fini dell'applicazione della piastrina,
coloro   che   si   approvvigionano  delle  suddette  apparecchiature
direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari.
  4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di
cui  ai  commi  1  e  3,  destinati  o meno alla produzione di alcole
etilico,  che  abbiano  presentato  la  dichiarazione  o  la denuncia
prescritte  nei  suddetti  commi,  comunicano all'UTF, entro quindici
giorni dall'accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione
delle  suddette  attrezzature,  indicando,  in  tale ultimo caso, gli
estremi  del  cessionario e l'impiego a cui il medesimo ha dichiarato
di volerli destinare.
 
          Note all'art. 16:
              - Il testo dell'art. 41, comma 2, del testo unico e' il
          seguente:
              "2.  Per  fabbricazione  clandestina  si intende quella
          eseguita   in  locali  o  con  apparecchi  non  previamente
          denunciati  o  verificati,  ovvero costruiti od alterati in
          modo    che    il    prodotto    possa   essere   sottratto
          all'accertamento.  Le  parti  dell'apparecchio rilevanti ai
          fini  della prova della fabbricazione clandestina di alcole
          sono  la  caldaia  per  la  distillazione, il recipiente di
          raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il
          refrigerante.".
              -  Il  testo  dell'art.  9,  comma  2,  del decreto del
          Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme
          per  disciplinare  l'impiego  dell'alcole  etilico  e delle
          bevande alcoliche in usi esenti da accisa, e' il seguente:
              "2.  Chiunque  intende  impiegare  alcole  in esenzione
          d'imposta,  ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera h), del
          testo   unico,   per  prove  necessarie  all'avviamento  di
          produzioni  agevolate  o  a  fini  scientifici  deve  farne
          richiesta,  almeno  trenta  giorni  prima dell'inizio delle
          suddette   attivita',   al  competente  UTF,  indicando  le
          caratteristiche   dell'utilizzazione,  i  quantitativi  che
          intende  impiegare  nonche'  il  nominativo  del fornitore.
          L'UTF,  effettuati  gli  opportuni  accertamenti e sentito,
          qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale,
          rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario
          all'impianto  fornitore,  che  deve  allegarlo alle proprie
          contabilita'  e  trascriverne  gli  estremi,  in  luogo del
          codice   d'accisa,   sul   documento   di   accompagnamento
          comunitario  in  regime  sospensivo che scorta il prodotto,
          reso  valido  per  la  circolazione in territorio nazionale
          mediante  la  stampigliatura:  "Valido  per la circolazione
          interna . Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese
          comunitario,  il nulla osta viene inviato all'utilizzatore,
          che  provvede  a  trasmetterne gli estremi al fornitore, ai
          fini della compilazione dell'apposita casella del documento
          di  accompagnamento  comunitario  in  regime sospensivo. In
          entrambi  i  casi copia del nulla osta deve essere allegata
          al  documento  di accompagnamento del prodotto, ai fini del
          rispetto  della  procedura  prevista, per gli operatori non
          registrati,   dall'art.   8,  comma  3,  del  testo  unico,
          eccezione fatta per il pagamento dell'accisa.".
              -  Il  testo della lettera h) del comma 3 dell'art. 27,
          del testo unico, e' il seguente:
              "h) impiegati  come  campioni per analisi, per prove di
          produzione necessarie o a fini scientifici.".