Art. 16. Disposizioni per i fabbricanti ed i detentori di apparecchi di distillazione 1. I fabbricanti, gli importatori ed i commercianti di apparecchi di distillazione atti alla produzione di alcole etilico o di loro parti essenziali, intendendosi per parti essenziali quelle elencate nell'articolo 41, comma 2, del testo unico, presentano denuncia di attivita' all'UTF, che li iscrive in apposito elenco. I suddetti operatori annotano, in un registro vidimato dal predetto ufficio, la movimentazione di tali apparecchi o delle loro parti essenziali identificati mediante un numero di matricola apposto sui medesimi, riportando nominativo ed indirizzo del commerciante cui sono ceduti per la rivendita o dell'acquirente. Se l'apparecchio o le sue parti essenziali non sono destinati alla produzione di alcole etilico, l'acquirente presenta una dichiarazione scritta attestante tale circostanza; la dichiarazione e' posta a corredo del registro, che, dopo la fine di ciascun anno, viene consegnato all'UTF, che provvede alla sua custodia. Analoga dichiarazione e' presentata, all'UTF, da coloro che si approvvigionano, per uso proprio, dei suddetti apparecchi o di loro parti direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia puo' essere previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione scritta per gli acquirenti di particolari categorie di apparecchi, subordinatamente alla condizione che gli apparecchi medesimi rechino una targhetta riportante il divieto dall'impiego per la produzione di alcole. E' facolta' dell'UTF disporre, anche per il tramite della Guardia di finanza, verifiche presso gli acquirenti, al fine di controllare la regolarita' dell'utilizzazione degli apparecchi sopracitati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i piccoli apparecchi dotati di matraccio di capacita' inferiore a 3 litri, sempreche' siano destinati ad usi diversi dalla produzione dell'alcole etilico e rechino in maniera inamovibile e indelebile l'avvertenza che la produzione abusiva di alcole etilico e' perseguibile in base alle leggi fiscali, ai piccoli alambicchi utilizzati per la determinazione del tenore alcolico dei vini o per altre esperienze di laboratorio ed agli apparecchi di distillazione incorporati in strumenti per la rilevazione di dati chimici o fisici. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere identificate altre categorie di apparecchi di distillazione da escludere dal campo di applicazione del suddetto comma 1. 3. Gli apparecchi di distillazione o le loro parti essenziali, destinati alla produzione di alcole etilico, sono identificati a mezzo di una piastrina apposta dall'UTF. A tal fine i fabbricanti, gli importatori ed i commercianti dei suddetti apparecchi o di loro parti essenziali, in caso di vendita di un apparecchio o delle sue parti essenziali, informano, con un anticipo di almeno 10 giorni, sia l'UTF che ha rilasciato il registro, che provvede all'applicazione della piastrina, sia l'UTF competente per la localita' dove l'apparecchio verra' installato. A tale ultimo ufficio e' presentata, entro 10 giorni dalla ricezione, analoga denuncia da parte dei detentori dei suddetti apparecchi, ivi compresi gli istituti scientifici che li utilizzano per la produzione di alcole da destinare, secondo quantitativi determinati dai competenti UTF ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, negli usi esenti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera h) del testo unico. Sono pure tenuti alla presentazione di denuncia all'UTF, entro il predetto termine di dieci giorni dalla ricezione, ai fini dell'applicazione della piastrina, coloro che si approvvigionano delle suddette apparecchiature direttamente da fornitori operanti in altri Paesi comunitari. 4. Gli utilizzatori degli apparecchi o di parti degli apparecchi di cui ai commi 1 e 3, destinati o meno alla produzione di alcole etilico, che abbiano presentato la dichiarazione o la denuncia prescritte nei suddetti commi, comunicano all'UTF, entro quindici giorni dall'accaduto, la distruzione, la disattivazione o la cessione delle suddette attrezzature, indicando, in tale ultimo caso, gli estremi del cessionario e l'impiego a cui il medesimo ha dichiarato di volerli destinare.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 41, comma 2, del testo unico e' il seguente: "2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.". - Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, e' il seguente: "2. Chiunque intende impiegare alcole in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera h), del testo unico, per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici deve farne richiesta, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle suddette attivita', al competente UTF, indicando le caratteristiche dell'utilizzazione, i quantitativi che intende impiegare nonche' il nominativo del fornitore. L'UTF, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito, qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale, rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario all'impianto fornitore, che deve allegarlo alle proprie contabilita' e trascriverne gli estremi, in luogo del codice d'accisa, sul documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo che scorta il prodotto, reso valido per la circolazione in territorio nazionale mediante la stampigliatura: "Valido per la circolazione interna . Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese comunitario, il nulla osta viene inviato all'utilizzatore, che provvede a trasmetterne gli estremi al fornitore, ai fini della compilazione dell'apposita casella del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo. In entrambi i casi copia del nulla osta deve essere allegata al documento di accompagnamento del prodotto, ai fini del rispetto della procedura prevista, per gli operatori non registrati, dall'art. 8, comma 3, del testo unico, eccezione fatta per il pagamento dell'accisa.". - Il testo della lettera h) del comma 3 dell'art. 27, del testo unico, e' il seguente: "h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici.".