Art. 17.
      Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali
  1.  Durante  le  fasi  di  fabbricazione  e  di  trasformazione dei
prodotti  soggetti  ad  accisa,  l'UTF  ha facolta' di controllare la
regolarita'   dei  processi  di  lavorazione,  con  riferimento  alle
risultanze   della   verifica   tecnica   degli   impianti   e  della
comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto.
  2.  I  controlli  di  cui  al  comma  1  comportano,  tra  l'altro,
l'effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni:
    a)  riscontro  del regolare funzionamento degli strumenti e degli
apparecchi di misura installati;
    b)  riscontro  del  regolare  suggellamento,  se  previsto, degli
impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento;
    c)  riscontro  delle grandezze di stato concernenti le materie in
circolo, rilevanti ai fini fiscali;
    d)  rilevazione,  anche  a  scandaglio, delle giacenze di materie
prime,  semilavorati  e  prodotti finiti ed eventuale prelevamento di
campioni;
    e)   accertamento   del   regolare   andamento  del  processo  di
lavorazione,  con riferimento alle potenzialita' degli impianti ed al
bilancio  quantitativo  e  qualitativo  di  una  o  piu'  sezioni  di
trattamento;
    f)  rilievo  dei  consumi  energetici  e  loro  confronto  con le
richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto;
    g)  determinazione  di  rese  anche  parziali di lavorazione e di
eventuali parametri d'impiego;
    h)  esami  e  riscontri  di  registri  contabili e della relativa
documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali.
  3.  I  controlli  di  cui  al  comma 1 devono risultare in apposito
verbale,  redatto  in  contraddittorio con l'operatore, e sono intesi
essenzialmente a verificare che:
    a) le quantita' e le qualita' dei prodotti ottenuti siano congrue
con  i  parametri  d'impiego e le rese di lavorazione, nonche' con le
indicazione degli strumenti di misura;
    b)  siano  regolarmente  tenute  le  contabilita'  inerenti  alle
materie  prime,  ai  semilavorati  ed  ai  prodotti  finiti ottenuti,
pervenuti o estratti;
   c) i versamenti d'imposta siano stati regolarmente effettuati;
    d)   la   cauzione   prestata   sia   congrua   con   l'attivita'
effettivamente svolta;
    e)   i   cali   scaricati   dal  depositario  autorizzato,  senza
corresponsione dell'imposta, rientrino nei limiti ammissibili.
  4.  Oltre  che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli
anche  presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle
accise sui prodotti alcolici.
  5.   Le  disposizioni  in  materia  di  accesso  alle  attrezzature
informatiche,  di  cui  all'articolo  26,  comma  5,  del decreto del
Ministro  delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per
i  controlli  eseguiti  presso gli operatori che movimentano prodotti
alcolici in regime sospensivo.
  6.  Nei  depositi  fiscali  affidati  alla  vigilanza della dogana,
quest'ultima,  per  le  incombenze  di  rilevanza  tecnica,  richiede
l'intervento dell'UTF.
  7.   Per   l'effettuazione  dei  controlli  previsti  dal  presente
articolo,  l'UTF  si avvale delle facolta' accordategli dall'articolo
18   del  testo  unico.  Controlli  analoghi  sono  effettuati  dagli
appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facolta' loro
concesse dal medesimo articolo.
 
          Nota all'art. 17:
              -  Il  testo  dell'art.  26,  comma  5, del decreto del
          Ministro  delle  finanze  25 marzo  1996,  n.  210,  e'  il
          seguente:
              "5.   Per   eseguire   controlli   e   riscontri  sulla
          movimentazione  delle  merci,  gli  uffici del dipartimento
          delle  dogane  e delle imposte indirette ed i comandi della
          Guardia   di  finanza  possono  avvalersi  delle  strutture
          informatiche  in  dotazione  dei soggetti che commerciano i
          prodotti  di  cui  al  capo  II  del presente regolamento e
          collegarsi  direttamente  con le stesse; tali soggetti sono
          obbligati  a  presentare,  secondo  le  modalita' stabilite
          dall'amministrazione    finanziaria,   elenchi,   elaborati
          eventualmente  con  sistemi  informatizzati, concernenti le
          movimentazioni,    nonche'    a   produrre   a   richiesta,
          eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici
          necessari  alla  misurazione  dei  prodotti medesimi. Fatte
          salve le particolari disposizioni relative agli impianti di
          fabbricazione  di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti
          che  spediscono  partite  di  prodotto  ad  accisa assolta,
          individuati  sulla  base di criteri selettivi stabiliti con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze, che devono, in ogni
          caso,  prevedere  una  rotazione dei soggetti in questione,
          sono,  altresi',  tenuti a far pervenire all'UTF competente
          per  territorio,  per  un  periodo  di  tempo determinato e
          comunque  non  superiore a tre mesi per anno, comunicazione
          preventiva  di  ciascuna  partita  estratta  dagli impianti
          medesimi.".