Art. 17. Verifica del processo di lavorazione e controlli fiscali 1. Durante le fasi di fabbricazione e di trasformazione dei prodotti soggetti ad accisa, l'UTF ha facolta' di controllare la regolarita' dei processi di lavorazione, con riferimento alle risultanze della verifica tecnica degli impianti e della comunicazione preventiva relativa alle operazioni in atto. 2. I controlli di cui al comma 1 comportano, tra l'altro, l'effettuazione di tutte o di talune delle seguenti operazioni: a) riscontro del regolare funzionamento degli strumenti e degli apparecchi di misura installati; b) riscontro del regolare suggellamento, se previsto, degli impianti e delle apparecchiature tecniche di accertamento; c) riscontro delle grandezze di stato concernenti le materie in circolo, rilevanti ai fini fiscali; d) rilevazione, anche a scandaglio, delle giacenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ed eventuale prelevamento di campioni; e) accertamento del regolare andamento del processo di lavorazione, con riferimento alle potenzialita' degli impianti ed al bilancio quantitativo e qualitativo di una o piu' sezioni di trattamento; f) rilievo dei consumi energetici e loro confronto con le richieste energetiche dei processi di lavorazione in atto; g) determinazione di rese anche parziali di lavorazione e di eventuali parametri d'impiego; h) esami e riscontri di registri contabili e della relativa documentazione tenuti per fini commerciali, amministrativi e fiscali. 3. I controlli di cui al comma 1 devono risultare in apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'operatore, e sono intesi essenzialmente a verificare che: a) le quantita' e le qualita' dei prodotti ottenuti siano congrue con i parametri d'impiego e le rese di lavorazione, nonche' con le indicazione degli strumenti di misura; b) siano regolarmente tenute le contabilita' inerenti alle materie prime, ai semilavorati ed ai prodotti finiti ottenuti, pervenuti o estratti; c) i versamenti d'imposta siano stati regolarmente effettuati; d) la cauzione prestata sia congrua con l'attivita' effettivamente svolta; e) i cali scaricati dal depositario autorizzato, senza corresponsione dell'imposta, rientrino nei limiti ammissibili. 4. Oltre che presso i depositi fiscali, sono effettuati controlli anche presso operatori economici comunque sottoposti al regime delle accise sui prodotti alcolici. 5. Le disposizioni in materia di accesso alle attrezzature informatiche, di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, si applicano anche per i controlli eseguiti presso gli operatori che movimentano prodotti alcolici in regime sospensivo. 6. Nei depositi fiscali affidati alla vigilanza della dogana, quest'ultima, per le incombenze di rilevanza tecnica, richiede l'intervento dell'UTF. 7. Per l'effettuazione dei controlli previsti dal presente articolo, l'UTF si avvale delle facolta' accordategli dall'articolo 18 del testo unico. Controlli analoghi sono effettuati dagli appartenenti alla Guardia di finanza, nell'ambito delle facolta' loro concesse dal medesimo articolo.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 26, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e' il seguente: "5. Per eseguire controlli e riscontri sulla movimentazione delle merci, gli uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette ed i comandi della Guardia di finanza possono avvalersi delle strutture informatiche in dotazione dei soggetti che commerciano i prodotti di cui al capo II del presente regolamento e collegarsi direttamente con le stesse; tali soggetti sono obbligati a presentare, secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria, elenchi, elaborati eventualmente con sistemi informatizzati, concernenti le movimentazioni, nonche' a produrre a richiesta, eventualmente su supporti informatici, gli elementi tecnici necessari alla misurazione dei prodotti medesimi. Fatte salve le particolari disposizioni relative agli impianti di fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa, i soggetti che spediscono partite di prodotto ad accisa assolta, individuati sulla base di criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, che devono, in ogni caso, prevedere una rotazione dei soggetti in questione, sono, altresi', tenuti a far pervenire all'UTF competente per territorio, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a tre mesi per anno, comunicazione preventiva di ciascuna partita estratta dagli impianti medesimi.".