Art. 18.
                              Inventari
  1.  Gli  inventari  periodici  di cui all'articolo 18, comma 1, del
testo  unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e
di  prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte
ad  invecchiamento  l'inventario  puo'  essere  effettuato al momento
dell'ultimazione   dell'estrazione  dal  magazzino  di  ogni  singola
partita.   Per   gli  inventari  effettuati  presso  gli  opifici  di
trasformazione  sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e
dei  prodotti  finiti  dichiarate  dal  fabbricante e, per i prodotti
condizionati,  quelle  riportate  sulle  etichette, ferma restando la
possibilita'   di  procedere  a  controlli  analitici  a  scandaglio.
Analogamente,   per   quanto   concerne   il   volume   dei  prodotti
condizionati,    viene   assunto   il   valore   nominale   riportato
sull'etichetta.
  2.  Gli  inventari  periodici  presso  le  fabbriche  di birra sono
effettuati  con cadenza semestrale e comportano l'effettuazione delle
seguenti operazioni:
    a) rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del
prodotto finito e confronto con le giacenze contabili;
    b)  confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di
produzione  e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti
dal fabbricante;
    c)  esame del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni
e confronto con i dati di misuratori e contatori;
    d)  determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i
quantitativi   di  materia  prima  impiegata  e  gli  ettolitri-grado
complessivamente  prodotti,  ivi compresi quelli afferenti alla birra
analcolica non tassabile;
    e)  se ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarita'
dell'esercizio  e  sul  buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi
compreso  il  controllo della gradazione saccarometrica effettiva del
prodotto finito.
  3.  Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici
di  condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza
prevista  per  le  fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui
alle  lettere  a),  b),  c)  ed  e),  del comma 2, mentre, per quanto
concerne  la  lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi
di  prodotto  sfuso  pervenuti,  quelli  passati all'imbottigliamento
secondo  le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto.
Semestralmente  e'  pure  eseguito  l'inventario  dei prodotti finiti
presso  i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di
condizionamento.
  4.  Ai  fini  del  controllo  della gradazione saccarometrica media
effettiva della birra finita, si definisce come lotto l'insieme degli
imballaggi  di  una  determinata  tipologia  presenti in magazzino al
momento   della  verifica  ed  assunti  in  carico  sul  registro  di
magazzino.  Il  numero  di  campioni di imballaggi preconfezionati da
inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu' di uno
per  imballaggio.  Dai  medesimi  imballaggi  sono  prelevati anche i
campioni  di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per
i  contenitori  diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso
sara' effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie,
con  un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo
della  gradazione  saccarometrica e' effettuato sui recipienti ancora
sulle  linee  di  condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le
suddette  linee,  il  campione  medio  deve essere rappresentativo di
almeno un'ora di produzione.
  5.  Presso  i  depositi  fiscali  di  vino  e di bevande fermentate
diverse  dal  vino  e  dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in
luogo  degli  inventari  di cui al comma 1 sono effettuati riscontri,
anche  sulla  base  delle  scritturazioni  prescritte  dalle norme di
tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni
altra  normativa,  ogni  volta  che  sussistono specifici motivi o, a
scandaglio,  secondo  le  direttive dell'Agenzia; gli interventi sono
particolarmente  finalizzati  al  controllo delle incombenze connesse
alle movimentazioni intracomunitarie.
  6.  Oltre  agli  inventari  periodici  di  cui  al  comma  1,  sono
effettuati   inventari   straordinari,   secondo   criteri  stabiliti
dall'Agenzia.
  7.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo
unico,  vengono  considerati  come regolari immissioni in consumo gli
scarichi  dal  registro  di  carico  e scarico, effettuati secondo le
modalita'   dell'articolo  7,  comma  1,  lettera  b),  del  presente
regolamento,  dei cali, eccedenti quelli previsti dall'articolo 4 del
testo   unico,   su  cui  venga  corrisposta  l'imposta  nei  termini
prescritti.   La   determinazione   dei   cali   effettivi,  in  sede
d'inventario,  e' effettuata con riferimento all'intero periodo preso
a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine,
dei  cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede
e' effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta.
  8.  Ai  fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del testo
unico,   sono   ammesse   le   seguenti  tolleranze  sulle  eccedenze
riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali:
    a)  nei  depositi  fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla
giacenza  contabile  di  ciascuna specie di imballaggio o contenitore
non  superiore  allo  0,30  per  cento  del numero di ciascun tipo di
imballaggio  o  contenitore  estratto  nei trenta giorni precedenti a
quello dell'inventario;
    b)  nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici
intermedi,  una  tolleranza  del  2  per cento rispetto al carico del
magazzino,  definito  come  somma  della  giacenza  al  momento della
precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.
 
          Note all'art. 18:
              -  Per  il testo dell'art. 18, comma 1, del testo unico
          si vedano le note all'art. 5.
              -  Il  testo del comma 1 dell'art. 47, del testo unico,
          e' il seguente:
              "Art.  47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella
          circolazione  dei prodotti soggetti ad accisa). - 1. Per le
          deficienze  riscontrate  nella  verificazione  dei depositi
          fiscali  di  entita' superiore al 2 per cento oltre il calo
          consentito   si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  di denaro, dal doppio al triplo,
          della  relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se
          la   deficienza  eccede  l'uno  per  cento  oltre  il  calo
          consentito,  l'esercente  e'  punito, indipendentemente dal
          pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata
          gravante  sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni.
          Se  la  deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento,
          oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per
          il  tentativo  di  sottrazione  del  prodotto  al pagamento
          dell'accisa.".
              -  Il  testo  dell'art. 4 del testo unico, e successive
          modifiche, e' il seguente:
              "Art.  4  (Abbuoni per perdite e cali). - 1. In caso di
          perdita o distruzione di prodotti, che si trovano in regime
          sospensivo,  e'  concesso  l'abbuono dell'imposta quando il
          soggetto  obbligato  provi che la perdita, o la distruzione
          dei   prodotti,   e'  avvenuta  per  caso  fortuito  o  per
          forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al
          soggetto  passivo, a titolo di dolo o colpa grave, e quelli
          imputabili  allo stesso soggetto passivo, a titolo di colpa
          non  grave,  sono  equiparati  al  caso  fortuito  ed  alla
          forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati
          ad  opera  di  terzi,  si  instauri procedimento penale, la
          procedura  di  riscossione  dei  diritti  di  accisa  resta
          sospesa   sino   a  che  non  sia  intervenuto  decreto  di
          archiviazione  o  sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art.
          648  del  codice  di  procedura  penale. Ove non risulti il
          coinvolgimento  nei  fatti  del  soggetto  passivo  e siano
          individuati  gli  effetivi responsabili, o i medesimi siano
          ignoti,  e'  concesso  l'abbuono  dell'imposta a favore del
          soggetto  passivo  e  si procede all'eventuale recupero nei
          confronti dell'effettivo responsabile.
              2.  Per  le perdite dei prodotti, in regime sospensivo,
          avvenute   durante   il  processo  di  fabbricazione  o  di
          lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso
          in  cui  e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono
          e'  concesso  nei  limiti dei cali tecnicamente ammissibili
          determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto,
          da  emanare  ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  Per  i  cali  naturali  e  tecnici  si applicano le
          disposizioni previste dalla normativa doganale.
              4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche
          per  i  trasporti  di  prodotti in regime di sospensione di
          accisa   provenienti   dagli   Stati   membri   dell'Unione
          europea.".
              -  Per  il  testo del comma 2 dell'art. 47 si vedano le
          note alle premesse.