Art. 18. Inventari 1. Gli inventari periodici di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico sono effettuati nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti intermedi con cadenza annuale. Per le partite sottoposte ad invecchiamento l'inventario puo' essere effettuato al momento dell'ultimazione dell'estrazione dal magazzino di ogni singola partita. Per gli inventari effettuati presso gli opifici di trasformazione sono ritenute valide le gradazioni dei semilavorati e dei prodotti finiti dichiarate dal fabbricante e, per i prodotti condizionati, quelle riportate sulle etichette, ferma restando la possibilita' di procedere a controlli analitici a scandaglio. Analogamente, per quanto concerne il volume dei prodotti condizionati, viene assunto il valore nominale riportato sull'etichetta. 2. Gli inventari periodici presso le fabbriche di birra sono effettuati con cadenza semestrale e comportano l'effettuazione delle seguenti operazioni: a) rilevazione delle giacenze effettive delle materie prime e del prodotto finito e confronto con le giacenze contabili; b) confronto fra i dati riportati nelle dichiarazioni mensili di produzione e di estrazione con quelli risultanti sui registri tenuti dal fabbricante; c) esame del registro di magazzino e di quello delle lavorazioni e confronto con i dati di misuratori e contatori; d) determinazione delle rese di lavorazione, come rapporto fra i quantitativi di materia prima impiegata e gli ettolitri-grado complessivamente prodotti, ivi compresi quelli afferenti alla birra analcolica non tassabile; e) se ritenuto opportuno, ogni altro controllo sulla regolarita' dell'esercizio e sul buon esito dei trasferimenti in cauzione, ivi compreso il controllo della gradazione saccarometrica effettiva del prodotto finito. 3. Per l'espletamento degli inventari periodici presso gli opifici di condizionamento della birra, da eseguirsi con la medesima cadenza prevista per le fabbriche, vengono effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), del comma 2, mentre, per quanto concerne la lettera d), viene fatto il confronto fra i quantitativi di prodotto sfuso pervenuti, quelli passati all'imbottigliamento secondo le indicazioni dei contatori ed il prodotto finito ottenuto. Semestralmente e' pure eseguito l'inventario dei prodotti finiti presso i depositi fiscali diversi dalle fabbriche e dagli opifici di condizionamento. 4. Ai fini del controllo della gradazione saccarometrica media effettiva della birra finita, si definisce come lotto l'insieme degli imballaggi di una determinata tipologia presenti in magazzino al momento della verifica ed assunti in carico sul registro di magazzino. Il numero di campioni di imballaggi preconfezionati da inviare all'analisi viene fissato in 20, da prelevare non piu' di uno per imballaggio. Dai medesimi imballaggi sono prelevati anche i campioni di riserva. La medesima definizione di lotto vale anche per i contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. In tal caso sara' effettuata la campionatura dell'1 per cento per singola specie, con un minimo di 2 campionature ed un massimo di 10. Se il controllo della gradazione saccarometrica e' effettuato sui recipienti ancora sulle linee di condizionamento o sulla birra sfusa che alimenta le suddette linee, il campione medio deve essere rappresentativo di almeno un'ora di produzione. 5. Presso i depositi fiscali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, in vigenza dell'aliquota zero, in luogo degli inventari di cui al comma 1 sono effettuati riscontri, anche sulla base delle scritturazioni prescritte dalle norme di tutela agricola, da quelle sulla produzione e sul commercio o da ogni altra normativa, ogni volta che sussistono specifici motivi o, a scandaglio, secondo le direttive dell'Agenzia; gli interventi sono particolarmente finalizzati al controllo delle incombenze connesse alle movimentazioni intracomunitarie. 6. Oltre agli inventari periodici di cui al comma 1, sono effettuati inventari straordinari, secondo criteri stabiliti dall'Agenzia. 7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 1, del testo unico, vengono considerati come regolari immissioni in consumo gli scarichi dal registro di carico e scarico, effettuati secondo le modalita' dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente regolamento, dei cali, eccedenti quelli previsti dall'articolo 4 del testo unico, su cui venga corrisposta l'imposta nei termini prescritti. La determinazione dei cali effettivi, in sede d'inventario, e' effettuata con riferimento all'intero periodo preso a base dell'inventario medesimo, senza tener conto, al suddetto fine, dei cali eventualmente scaricati dall'esercente. Nella medesima sede e' effettuato il conguaglio dell'accisa eventualmente corrisposta. 8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 2, del testo unico, sono ammesse le seguenti tolleranze sulle eccedenze riscontrate nel corso di inventari di depositi fiscali: a) nei depositi fiscali di birra, una tolleranza rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore non superiore allo 0,30 per cento del numero di ciascun tipo di imballaggio o contenitore estratto nei trenta giorni precedenti a quello dell'inventario; b) nei depositi fiscali di alcole etilico e di prodotti alcolici intermedi, una tolleranza del 2 per cento rispetto al carico del magazzino, definito come somma della giacenza al momento della precedente verifica e dei prodotti successivamente introdotti.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 18, comma 1, del testo unico si vedano le note all'art. 5. - Il testo del comma 1 dell'art. 47, del testo unico, e' il seguente: "Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - 1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, dal doppio al triplo, della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata gravante sul prodotto, con la multa fino a lire 5 milioni. Se la deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento, oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.". - Il testo dell'art. 4 del testo unico, e successive modifiche, e' il seguente: "Art. 4 (Abbuoni per perdite e cali). - 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti, che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita, o la distruzione dei prodotti, e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo, a titolo di dolo o colpa grave, e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo, a titolo di colpa non grave, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effetivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile. 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea.". - Per il testo del comma 2 dell'art. 47 si vedano le note alle premesse.