Art. 13.
1. L'articolo 14 della legge n.184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  14.  -  1.  Il  tribunale per i minorenni puo' disporre, prima
della    dichiarazione   di   adottabilita',   la   sospensione   del
procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate   risulta   che   la   sospensione   puo'  riuscire  utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione e' disposta con
ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2.  La sospensione e' comunicata ai servizi sociali locali competenti
perche' adottino le iniziative opportune".