Art. 17.
1. L'articolo 18 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  18.  -  1.  La  sentenza  definitiva  che dichiara lo stato di
adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per
i  minorenni,  su  apposito registro conservato presso la cancelleria
del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il
decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza
di  adottabilita'  e'  divenuta  definitiva.  A  questo  effetto,  il
cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni".