Art. 28
                 Accesso alla qualifica di dirigente
      (Art. 28 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima
    dall'art. 8 del d.lgs. n. 470 del 1993, poi dall'art. 15 del
d.lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art.
       5-bis del decreto legge n. 163 del 1995, convertito con
     modificazioni della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente
         sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 387 del 1998)

  1.   L'accesso   alla   qualifica   di  dirigente  di  ruolo  nelle
amministrazioni  statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici  non  economici avviene esclusivamente a seguito di concorso
per esami.
  2.  In  sede  di  programmazione del fabbisogno di personale di cui
all'articolo  39  della  legge  23 dicembre 1997, n.449, e successive
modificazioni  ed integrazioni, sono determinati i posti di dirigente
da  coprire  con  due  distinte  procedure  concorsuali,  cui possono
rispettivamente partecipare:
a) i  dipendenti  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
   laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni di servizio,
   svolti  in  posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'
   richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea. Per i dipendenti
   delle    amministrazioni    statali   reclutati   a   seguito   di
   corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni.
   Sono,  altresi',  ammessi  soggetti in possesso della qualifica di
   dirigente  in  enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo
   di  applicazione  dell'articolo  1, comma 2, muniti del diploma di
   laurea,   che  hanno  svolto  per  almeno  due  anni  le  funzioni
   dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi coloro che hanno ricoperto
   incarichi  dirigenziali  o equiparati in amministrazioni pubbliche
   per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i  soggetti  muniti  di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli:
   diploma  di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
   post-universitario  rilasciato da istituti universitari italiani o
   stranieri,  ovvero  da  primarie istituzioni formative pubbliche o
   private,  secondo  modalita'  di  riconoscimento  disciplinate con
   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, sentiti il
   Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca  scientifica  e
   tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
   Sono  ammessi,  altresi',  soggetti in possesso della qualifica di
   dirigente  in strutture private, muniti del diploma di laurea, che
   hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
  3.  Con  regolamento  governativo  di cui all'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni,  sono  definiti,  sentita  La  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  distintamente  per  i  concorsi di cui al
lettere a) e b) del comma 2:
a) i  criteri  per  la  composizione  e  la  nomina delle commissioni
   esaminatrici;
b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
  4.  I  vincitori  dei  concorsi di cui al comma 1, anteriormente al
conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di
attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  disciplinato  ai sensi del decreto legislativo 30
luglio  1999, n.287. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso
amministrazioni    italiane    e    straniere,   enti   o   organismi
internazionali,  istituti  o  aziende  pubbliche  o  private.  Per  i
vincitori  dei  concorsi  di  cui  alla  lettera a) del comma 2, puo'
essere  previsto  che  il ciclo formativo. di durata complessivamente
non  superiore  a  dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con
istituti   universitari   italiani   o   stranieri,  ovvero  primarie
istituzioni formative pubbliche o private.
  5.   Ai  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1,  sino  al
conferimento  del  primo  incarico,  spetta  il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
  6.  I concorsi di cui al comma 2, sono indetti dalla Presidenza del
Consiglio  dei ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a
bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del comma 2.
  7.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni in materia di accesso
delle   qualifiche   dirigenziali   delle   carriere   diplomatica  e
prefettizia,  delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili
del fuoco.
 
             Nota all'art. 28
                 -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 39 della legge
          23 dicembre 1997, n. 449, vedi nelle note all'art 6.
                 -  Per il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
                 -  Il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 287,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.193 del 18 agosto
          1999,  reca "Riordino della scuola superiore della pubblica
          amministrazione  e  riqualificazione  del  personale  delle
          amministrazioni  pubbliche,  a norma dell'articolo 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.".