Art. 10
                       Domande e dichiarazioni

  1.  Le  domande  di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti
alle  autorizzazioni  generali possono essere consegnate direttamente
all'ufficio  competente  ovvero trasmesse mediante invio raccomandato
con avviso di ricevimento.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 8, comma 4, la
dichiarazione,  di  cui  al  medesimo  articolo  8, tiene luogo della
licenza di stazione.
  3.  Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1
sia  prodotta  da  piu' soggetti, deve essere designato tra questi il
rappresentante  abilitato  a tenere i rapporti con il Ministero delle
comunicazioni.