Art. 10 Domande e dichiarazioni 1. Le domande di licenza individuale e le dichiarazioni inerenti alle autorizzazioni generali possono essere consegnate direttamente all'ufficio competente ovvero trasmesse mediante invio raccomandato con avviso di ricevimento. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, la dichiarazione, di cui al medesimo articolo 8, tiene luogo della licenza di stazione. 3. Nel caso in cui la domanda o la dichiarazione di cui al comma 1 sia prodotta da piu' soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero delle comunicazioni.