Art. 13
                  Sospensione - revoca - decadenza

  1.  In  caso  di  inosservanza degli obblighi previsti dal presente
regolamento,  ivi  compreso  quello  del  versamento  dei contributi,
previa  diffida,  la  licenza individuale e l'autorizzazione generale
possono essere sospese fino a trenta giorni.
  2.  Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione
del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
  3.  La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata
quando   venga   meno   uno   dei  requisiti  previsti  dal  presente
regolamento.