Art. 21 Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione 1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso privato, previo consenso del Ministero delle comunicazioni, di collegarsi alle reti pubbliche di telecomunicazioni per motivi di emergenza e per il conseguimento delle finalita' proprie della relativa licenza e delle autorizzazioni generali nonche' delle finalita' ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso. 2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad uso privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonche' la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero delle comunicazioni al quale e' presentata apposita domanda dalle parti interessate corredata dal relativo progetto tecnico.