Art. 21
         Collegamento alle reti pubbliche e interconnessione

  1. E consentito alle reti ed ai sistemi di telecomunicazione ad uso
privato,  previo  consenso  del  Ministero  delle  comunicazioni,  di
collegarsi  alle  reti  pubbliche  di telecomunicazioni per motivi di
emergenza  e  per  il  conseguimento  delle  finalita'  proprie della
relativa  licenza  e  delle  autorizzazioni  generali  nonche'  delle
finalita'  ammesse  in caso di esercizio di apparecchiature in libero
uso.
  2. E consentita l'interconnessione fra reti di telecomunicazione ad
uso  privato per motivi di pubblica utilita' inerenti alla sicurezza,
alla  salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del
territorio,  quali  i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti,
gasdotti  fra loro collegati e le attivita' di protezione civile e di
difesa  dell'ambiente  e  del  territorio  nonche' la sicurezza della
navigazione  in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione
sono   valutate   dal  Ministero  delle  comunicazioni  al  quale  e'
presentata  apposita  domanda  dalle  parti interessate corredata dal
relativo progetto tecnico.