Art. 10 (L) Esenzioni 1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89. 2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile. 4. Non e' soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. 5. Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione. 6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Nota all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78: "Art. 3. (Procedimento). - 1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. 2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'art. 125 del codice di procedura civile. 3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, e' notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 5. Le parti hanno facolta' di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui e' fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che e' a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti. 6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto e' immediatamente esecutivo. 7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1 gennaio 2002.". - Il libro IV, titolo II, capo I del codice di procedura civile reca la seguente rubrica "Della separazione personale dei coniugi". - Il libro IV, titolo II, capo II del codice di procedura civile reca la seguente rubrica "Dell'interdizione e dell'inabilitazione". - Il libro IV, titolo II, capo III del codice di procedura civile reca "disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta". - Il libro IV, titolo II, capo IV del codice di procedura civile reca "disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati". - Il libro IV, titolo II, capo V del codice di procedura civile reca la seguente rubrica "Dei rapporti patrimoniali tra coniugi".