Art. 10 (L)
                              Esenzioni

  1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente,
secondo  previsione  legislativa  e  senza  limiti di competenza o di
valore,  dall'imposta  di  bollo  o da ogni spesa, tassa o diritto di
qualsiasi  specie  e natura, nonche' il processo di rettificazione di
stato  civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo
per  consegna  e  rilascio,  il processo di cui all'articolo 3, della
legge 24 marzo 2001, n. 89.
  2.  Non  e'  soggetto  al  contributo  unificato il processo, anche
esecutivo,  di  opposizione e cautelare, in materia di assegni per il
mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
  3.  Non  sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al
libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura
civile.
  4.  Non  e'  soggetto al contributo unificato il processo di valore
inferiore  a  euro  1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore
inferiore a euro 2.500.
  5.  Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare
attivato  in  corso  di  causa  e  per  il processo di regolamento di
competenza e di giurisdizione.
  6.   La   ragione   dell'esenzione   deve   risultare  da  apposita
dichiarazione   resa   dalla   parte   nelle   conclusioni  dell'atto
introduttivo.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          24 marzo  2001,  n.  89  (Previsione di equa riparazione in
          caso  di  violazione del termine ragionevole del processo e
          modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78:
              "Art.  3.  (Procedimento).  -  1.  La  domanda  di equa
          riparazione  si  propone  dinanzi alla corte di appello del
          distretto  in  cui  ha  sede il giudice competente ai sensi
          dell'art. 11 del codice di procedura penale a giudicare nei
          procedimenti  riguardanti i magistrati nel cui distretto e'
          concluso  o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero
          pende  il  procedimento  nel  cui  ambito  la violazione si
          assume verificata.
              2.  La  domanda si propone con ricorso depositato nella
          cancelleria  della  corte  di  appello,  sottoscritto da un
          difensore  munito  di  procura  speciale  e  contenente gli
          elementi  di  cui  all'art.  125  del  codice  di procedura
          civile.
              3.  Il  ricorso  e' proposto nei confronti del Ministro
          della  giustizia  quando  si  tratta  di  procedimenti  del
          giudice  ordinario,  del  Ministro  della  difesa quando si
          tratta  di  procedimenti del giudice militare, del Ministro
          delle  finanze quando si tratta di procedimenti del giudice
          tributario.  Negli altri casi e' proposto nei confronti del
          Presidente del Consiglio dei ministri.
              4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli
          737  e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso,
          unitamente   al  decreto  di  fissazione  della  camera  di
          consiglio,   e'   notificato,   a   cura   del  ricorrente,
          all'amministrazione  convenuta,  presso  l'Avvocatura dello
          Stato.  Tra  la  data  della  notificazione  e quella della
          camera  di  consiglio  deve  intercorrere  un  termine  non
          inferiore a quindici giorni.
              5.  Le  parti hanno facolta' di richiedere che la corte
          disponga  l'acquisizione  in  tutto o in parte degli atti e
          dei  documenti  del  procedimento  in cui si assume essersi
          verificata  la  violazione  di  cui  all'art.  2  ed  hanno
          diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in
          camera  di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito
          di  memorie  e  la  produzione  di  documenti sino a cinque
          giorni  prima  della  data  in  cui e' fissata la camera di
          consiglio,  ovvero  sino  al  termine  che  e' a tale scopo
          assegnato  dalla  corte a seguito di relativa istanza delle
          parti.
              6.  La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito
          del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto
          e' immediatamente esecutivo.
              7.  L'erogazione  degli  indennizzi agli aventi diritto
          avviene,  nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere
          dal 1 gennaio 2002.".
              -  Il  libro  IV,  titolo  II,  capo  I  del  codice di
          procedura   civile   reca   la   seguente   rubrica  "Della
          separazione personale dei coniugi".
              -  Il  libro  IV,  titolo  II,  capo  II  del codice di
          procedura     civile     reca     la    seguente    rubrica
          "Dell'interdizione e dell'inabilitazione".
              -  Il  libro  IV,  titolo  II,  capo  III del codice di
          procedura  civile reca "disposizioni relative all'assenza e
          alla dichiarazione di morte presunta".
              -  Il  libro  IV,  titolo  II,  capo  IV  del codice di
          procedura  civile  reca  "disposizioni  relative ai minori,
          agli interdetti e agli inabilitati".
              -  Il  libro  IV,  titolo  II,  capo  V  del  codice di
          procedura  civile  reca  la  seguente rubrica "Dei rapporti
          patrimoniali tra coniugi".