ART. 12 (L)
                  (Azione civile nel processo penale)

     1.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel processo penale non e'
  soggetto  al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo
  la condanna generica del responsabile.
     2.  Se  e'  chiesta,  anche in via provvisionale, la condanna al
  pagamento  di  una  somma  a  titolo  di risarcimento del danno, il
  contributo  e'  dovuto,  in  caso di accoglimento della domanda, in
  base  al  valore  dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di
  valore di cui all'articolo 13.