ART. 12 (L) (Azione civile nel processo penale) 1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e' soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se e' chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.