Art. 13 (L) 
                                Importi 
 
    1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
  a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a 
     euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' 
     per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo  VI,
del codice di procedura civile; 
  b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino 
     a  euro  25.823  e  per  i  processi   contenziosi   di   valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; 
  c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino 
     a euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile; 
  d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino 
     a euro 258.228; 
  e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e 
     fino a euro 516.457; 
  f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457. 
    2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto 
  e' pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso 
  importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione  agli
atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. 
    3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali 
  previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, 
  compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di 
  opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del 
  contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' 
  si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla 
  data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello 
  dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare
del canone per ogni anno. 
    4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione 
  senza  titolo  e  di  impugnazione  di  delibere  condominiali,  il
contributo dovuto e' pari a euro 103,30. 
    5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla 
  sentenza dichiarativa di fallimento alla  chiusura,  il  contributo
dovuto e' pari a euro 672. 
    6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo 
  si presume del valore indicato al comma 1, lettera f). 
 
          Nota all'art. 13:
              -  Il  libro  IV,  titolo  II,  capo  VI  del codice di
          procedura  civile reca "disposizioni comuni ai procedimenti
          in camera di consiglio".
              -  Il libro IV, titolo I del codice di procedura civile
          reca la seguente rubrica "Dei procedimenti sommari".