Art. 14 (L)
                        Obbligo di pagamento

    1.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce  in giudizio, che
  deposita   il   ricorso  introduttivo,  ovvero  che,  nei  processi
  esecutivi  di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione
  o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale
  del contributo unificato.
    2.  Il  valore  dei  processi, determinato ai sensi del codice di
  procedura  civile,  deve  risultare  da apposita dichiarazione resa
  dalla   parte   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo,  anche
  nell'ipotesi di prenotazione a debito.
    3.   La   parte   che  modifica  la  domanda  o  propone  domanda
  riconvenzionale  o  formula  chiamata  in causa o svolge intervento
  autonomo,  cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta
  a  farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere  al  contestuale
  pagamento integrativo.