Art. 16 (L)
       Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato

    1.  In  caso  di  omesso o insufficiente pagamento del contributo
  unificato  si  applicano  le  disposizioni  di  cui alla parte VII,
  titolo  VII,  del  presente  testo  unico e nell'importo iscritto a
  ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal
  deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
  contributo.