ART. 17 (L)
                     (Variazione degli importi)

     1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su
  proposta  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
  dell'economia  e  delle  finanze, sono apportate le variazioni agli
  importi  e  agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto
  conto  della  necessita' di adeguamento alle variazioni del numero,
  del  valore,  della  tipologia dei processi registrate nei due anni
  precedenti.
 
          Nota all'art. 17:
              -  Per  il  testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.
          400/1988 si veda nota alle premesse.