ART. 18 (L) 
(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale  e  nei
         processi in cui e' dovuto il contributo unificato) 
 
  1. Agli atti e provvedimenti del processo  penale  non  si  applica
l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica  altresi'  agli
atti e provvedimenti  del  processo  civile,  compresa  la  procedura
concorsuale  e  di   volontaria   giurisdizione,   e   del   processo
amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di  bollo
non si applica,  inoltre,  alle  copie  autentiche,  comprese  quelle
esecutive, degli atti e dei provvedimenti,  purche'  richieste  dalle
parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono  tutti  gli
atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 
  2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le  istanze
e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per  gli
atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il  rilascio
di certificati, sempre che non siano atti  antecedenti,  necessari  o
funzionali ai processi di cui al comma 1.