ART. 9 (L)
                       (Contributo unificato)

   1.  E'  dovuto  il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per
ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura
concorsuale   e   di   volontaria   giurisdizione,   e  nel  processo
amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo
le esenzioni previste dall'articolo 10.