ART. 8 (L) 
                   (Eliminazioni delle iscrizioni) 
 
1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: 
 
    a) al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte  della
persona alla quale si riferiscono; 
    b)  alla  cessazione  della  qualita'  di   imputato   ai   sensi
dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale. 
 
(art. 110, c. 1, lett.  c),  d.lgs.  n  271/1989  ed  estensione  del
principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p) 
 
          Note all'art. 8:
              - Per  il  testo  dell'art.  60, comma 2, del codice di
          procedura penale, vedi note all'art. 6.
              - Per  completezza  di informazione si riporta il testo
          dell'art.  687  del  codice di procedura penale; per l'art.
          110 del decreto legislativo n. 271/1989 si rinvia alle note
          all'art. 6:
              "Art.  687  (Eliminazione  delle  iscrizioni).  - 1. Le
          iscrizioni  del  casellario  sono  eliminate  appena  si ha
          notizia  ufficiale  dell'accertata morte della persona alla
          quale  si  riferiscono  ovvero  sono trascorsi ottanta anni
          dalla nascita della persona medesima.
              2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative:
                a) alle  sentenze  e ai decreti revocati a seguito di
          revisione o a norma dell'art. 673;
                b) alle  sentenze di proscioglimento o di non luogo a
          procedere  per  difetto  di  imputabilita', trascorsi dieci
          anni   in   caso   di   delitto  o  tre  anni  in  caso  di
          contravvenzione  dal  giorno in cui la sentenza e' divenuta
          irrevocabile  o,  se  trattasi  di  sentenza di non luogo a
          procedere, e' scaduto il termine per l'impugnazione;
                c) alle   sentenze  o  ai  decreti  di  condanna  per
          contravvenzioni  per  le  quali  e'  stata inflitta la pena
          dell'ammenda,  salvo  che  sia  stato  concesso  alcuno dei
          benefici  previsti  dagli  articoli  163  e  175 del codice
          penale,  trascorsi  dieci anni dal giorno in cui la pena e'
          stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta.
              3. Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i
          termini  previsti  dal  comma  2 decorrono dalla data della
          revoca  della  misura  di  sicurezza  e, se questa e' stata
          applicata  o  sostituita  con provvedimento successivo alla
          sentenza, anche la relativa iscrizione e' eliminata.
              3-bis.   Nella   materia   civile,  sono  eliminate  le
          iscrizioni relative:
                a) ai  provvedimenti indicati nell'art. 698, comma 1,
          lettera  b),  numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato
          revocato con sentenza passata in giudicato;
                b) ai  provvedimenti indicati nell'art. 686, comma 1,
          lettera  c)  quando  sono stati annullati con provvedimento
          amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".