Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed
attitudinale  previsti  dal  presente  regolamento si provvede con le
medesime forme e modalita' del predetto provvedimento.
  2.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati:
    a) il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n.   904,   recante  il  regolamento  sui  requisiti  psico-fisici  e
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  della  Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i
candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del personale che
espleta funzioni di polizia;
    b) il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n.
259,  recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono
essere  in  possesso  gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o
tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
  Il   presente   regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato  e
sottoposto  al  visto  ed  alla  registrazione della Corte dei Conti,
sara'  inserito  nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 30 giugno 2003
                                                  Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003
  Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 379