Articolo 21
                Interventi soggetti ad autorizzazione

  1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
    a)  la  demolizione  delle cose costituenti beni culturali, anche
con successiva ricostituzione;
    b)  lo  spostamento,  anche temporaneo, dei beni culturali, salvo
quanto previsto ai commi 2 e 3;
    e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
    d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi
dell'articolo 13;
    e)  il  trasferimento  ad  altre  persone giuridiche di complessi
organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi di
soggetti giuridici privati.
  2.  Lo  spostamento  di beni culturali, dipendente dal mutamento di
dimora  o  di  sede  del  detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente,  che,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
denuncia,  puo'  prescrivere  le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
  3.  Lo  spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti
ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.
  4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere
e  lavori  di  qualunque  genere  su beni culturali e' subordinata ad
autorizzazione del soprintendente.
  5.  L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione  tecnica  dell'intervento,  presentati dal richiedente, e
puo' contenere prescrizioni.