Articolo 24
                     Interventi su beni pubblici

   1.  Per  gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da
parte  di  amministrazioni  dello Stato, delle regioni, di altri enti
pubblici  territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
pubblico,  l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo'
essere  espressa  nell'ambito  di  accordi  tra  il  Ministero  ed il
soggetto pubblico interessato.