Articolo 25
                        Conferenza di servizi

1.  Nei  procedimenti  relativi  ad  opere o lavori incidenti su beni
culturali,    ove    si   ricorra   alla   conferenza   di   servizi,
l'autorizzazione  necessaria  ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata
in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione
motivata,  acquisita  al  verbale  della  conferenza  e contenente le
 eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.
   2.   Qualora  l'organo  ministeriale  esprima  motivato  dissenso,
l'amministrazione  procedente  puo'  richiedere  la determinazione di
conclusione   del   procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
   3.  Il  destinatario  della  determinazione  conclusiva favorevole
adottata  in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto
adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.