Articolo 27
                        Situazioni di urgenza

   1.  Nel  caso  di  assoluta  urgenza possono essere effettuati gli
interventi  provvisori  indispensabili  per  evitare  danni  al  bene
tutelato,   purche'   ne   sia   data  immediata  comunicazione  alla
soprintendenza,  alla  quale  sono tempestivamente inviati i progetti
degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.