Articolo 28
                    Misure cautelari e preventive

  1.  Il  soprintendente  puo'  ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformita' dall'autorizzazione.
  2.  Al  soprintendente  spetta  altresi'  la  facolta'  di ordinare
l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi  relativi  alle cose
indicate  nell'articolo  10,  anche  quando per esse non siano ancora
intervenute  la  verifica  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
  3.  L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni  dalla  ricezione  del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente,   l'avvio   del   procedimento   di   verifica  o  di
dichiarazione.
  4. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di
interesse  archeologico,  anche quando per esse non siano intervenute
la  verifica  di  cui all'articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di
cui  all'articolo  13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione
di  saggi  archeologici  preventivi  sulle  aree medesime a spese del
committente dell'opera pubblica.