Art. 22. 
           Documenti di navigazione e tipi di navigazione 
  1. I documenti di navigazione per le navi  da  diporto,  rilasciati
dall'ufficio   che   detiene   il    relativo    registro    all'atto
dell'iscrizione, sono: 
    a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione  nelle
acque interne e in quelle marittime senza alcun limite; 
    b)  il  certificato  di  sicurezza,  che  attesta  lo  stato   di
navigabilita'. 
  2. I documenti di  navigazione  per  le  imbarcazioni  da  diporto,
rilasciati dall'ufficio che detiene  il  relativo  registro  all'atto
dell'iscrizione, sono: 
    a) la licenza di navigazione che abilita al tipo  di  navigazione
consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate
nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore  o  da
un suo  mandatario  stabilito  nel  territorio  dell'Unione  europea,
ovvero da  attestazione  di  idoneita'  rilasciata  da  un  organismo
notificato ai sensi dell'articolo  10  o  autorizzato  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; 
    b)  il  certificato  di  sicurezza,  che  attesta  lo  stato   di
navigabilita'. 
  3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai  seguenti
tipi di navigazione: 
    a) imbarcazioni senza marcatura CE: 
      1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne; 
      2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e  senza
alcun limite nelle acque interne; 
    b) imbarcazioni con marcatura CE: 
      1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione  A  di
cui all'allegato II; 
      2) con vento fino a forza 8 e  onde  di  altezza  significativa
fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione
B di cui all'allegato II; 
      3) con vento fino a forza 6 e  onde  di  altezza  significativa
fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione
C di cui all'allegato II; 
      4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza
4 e altezza significativa  delle  onde  fino  a  0,3  metri,  per  la
categoria di progettazione D di cui all'allegato II. 
 
          Nota all'art. 22
              Per  il  decreto  legislativo  3 agosto 1998 n. 314, si
          veda la nota, all'art. 15.