Art. 23. 
                       Licenza di navigazione 
  1. La licenza di navigazione per le unita' da diporto e' redatta su
modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla
di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo  e
dell'apparato motore, il nome del proprietario, il  nome  dell'unita'
se richiesto, l'ufficio  di  iscrizione  e  il  tipo  di  navigazione
autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono  annotati
il numero massimo delle persone  trasportabili,  gli  eventuali  atti
costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e  degli  altri
diritti  reali  di  godimento  e  di  garanzia  sull'unita',  nonche'
l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa. 
  3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti  sono
mantenuti  a  bordo  in  originale  o  in  copia  autentica,  se   la
navigazione avviene tra porti dello Stato. 
  4. La denuncia di furto o  di  smarrimento  o  di  distruzione  dei
documenti prescritti, unitamente  ad  un  documento  che  attesti  la
vigenza  della  copertura  assicurativa,  costituisce  autorizzazione
provvisoria alla navigazione tra porti nazionali  per  la  durata  di
trenta  giorni,  a  condizione  che  il  certificato   di   sicurezza
dell'unita' sia in corso di validita'. 
  5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative,  i  documenti
di bordo possono essere inviati al  competente  ufficio  su  supporto
informatico o per via telematica. 
  6. Le navi da diporto per le quali il  procedimento  di  iscrizione
non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai
rispettivi uffici  di  iscrizione  con  licenza  provvisoria  la  cui
validita' non puo' essere superiore a sei mesi.