Art. 24. 
                Rinnovo della licenza di navigazione 
  1. La licenza di navigazione e' rinnovata in  caso  di  cambio  del
numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero  di  modifiche
del  tipo  e  delle  caratteristiche   principali   dello   scafo   e
dell'apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata. 
  2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti  necessari
per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione  per  la  durata
massima di venti giorni.