Art. 25. 
            Bandiera nazionale e sigle di individuazione 
  1. Le imbarcazioni e le  navi  da  diporto  iscritte  nei  registri
espongono la bandiera nazionale e sono  contraddistinte  dalla  sigla
dell'ufficio presso cui sono iscritte e  dal  numero  di  iscrizione.
Dopo il numero di iscrizione e' apposta la  lettera  D  nel  caso  di
imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo  ND  nel  caso  di  navi  da
diporto. 
  2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unita' da
diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. 
  3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione
o la nave da diporto anche con un nome che deve essere differente  da
ogni altro gia' registrato nel medesimo ufficio di iscrizione. 
  4. Il proprietario che trasferisca o venda all'estero  l'unita'  da
diporto e' tenuto a  chiedere  preventivamente  il  nulla  osta  alla
dismissione della bandiera.