Art. 26. 
                      Certificato di sicurezza 
  1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da
diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte  dei
documenti di bordo. Il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  convalida  del
certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
 
          Nota all'art. 26.
              Il   testo  del  comma  3  dell'art.  17,  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  «Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri   -  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214»  e'  il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».