Art. 27. 
                         Natanti da diporto 
  1. I natanti di cui all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),  sono
esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo
15, della licenza  di  navigazione  di  cui  all'articolo  23  e  del
certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. 
  2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere  iscritti  nei
registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il
regime giuridico. 
  3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: 
    a) entro sei miglia dalla costa; 
    b)  entro  dodici  miglia  dalla  costa,  se  omologati  per   la
navigazione senza alcun limite o  se  riconosciuti  idonei  per  tale
navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo
10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
n. 314; in tale caso durante la  navigazione  deve  essere  tenuta  a
bordo  copia   del   certificato   di   omologazione   con   relativa
dichiarazione  di  conformita'  ovvero  l'attestazione  di  idoneita'
rilasciata dal predetto organismo; 
    c) entro un  miglio  dalla  costa,  i  natanti  denominati  jole,
pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a  vela
con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati,  nonche'  gli
acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari. 
  4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei  limiti
stabiliti dalla categoria di progettazione  di  appartenenza  di  cui
all'allegato II. 
  5. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui  al
comma 3, lettera c), sono  disciplinate  dalla  competente  autorita'
marittima e della navigazione interna. 
  6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di
noleggio per finalita' ricreative o per usi  turistici  di  carattere
locale,  nonche'  di  appoggio  alle  immersioni  subacquee  a  scopo
sportivo o ricreativo e' disciplinata, anche per le  modalita'  della
loro condotta, con ordinanza della competente autorita'  marittima  o
della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali. 
 
          Nota all'art. 27.
              Per  il  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314 si
          veda la nota all'art. 15.