Art. 28. 
                         Potenza dei motori 
  1. Per  potenza  del  motore  si  intende  la  potenza  massima  di
esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665. 
  2. Per ogni singolo motore il costruttore,  ovvero  il  suo  legale
rappresentante  o  rivenditore  autorizzato   stabilito   nell'Unione
europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo  conforme  al
modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di
bordo.