Art. 29. 
                 Apparati ricetrasmittenti di bordo 
  1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di  lunghezza  superiore
ai ventiquattro metri e' fatto  obbligo  di  installare  un  impianto
ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo  le
norme stabilite dall'autorita' competente. 
  2. A tutte le unita' da diporto  con  scafo  di  lunghezza  pari  o
inferiore a ventiquattro metri, che  navigano  a  distanza  superiore
alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno
di  un  apparato  ricetrasmittente  ad  onde  metriche  (VHF),  anche
portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente. 
  3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti  a  bordo  delle  unita'  da
diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo
e dalle ispezioni ordinarie,  salvo  l'obbligo  di  collaudo  per  le
stazioni radioelettriche per  mezzo  delle  quali  e'  effettuato  il
servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo  legale
rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la  conformita'
dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se  trattasi  di  unita'
proveniente da uno Stato non comunitario, alle  norme  di  uno  degli
Stati membri dell'Unione europea o dello  spazio  economico  europeo.
Gli apparati sprovvisti  della  certificazione  di  conformita'  sono
soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente. 
  4.  L'istanza  per  il  rilascio   della   licenza   di   esercizio
dell'apparato radiotelefonico,  rivolta  all'autorita'  competente  e
corredata  della  dichiarazione   di   conformita',   e'   presentata
all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede: 
    a) all'assegnazione del nominativo internazionale; 
    b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; 
    c)   alla    trasmissione    all'autorita'    competente    della
documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio. 
  5. La  licenza  provvisoria  di  esercizio  resta  valida  fino  al
rilascio  della  licenza   definitiva;   la   licenza   e'   riferita
all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo  in  caso
di sostituzione dell'apparato stesso. 
  6.  La  domanda  per  il  rilascio  della  licenza   di   esercizio
dell'apparato  radiotelefonico  installato  a  bordo   dei   natanti,
corredata  della  dichiarazione   di   conformita',   e'   presentata
all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente
giurisdizione  sul  luogo  in  cui  il  richiedente  ha  la   propria
residenza.  Il  medesimo  ispettorato  provvede   ad   assegnare   un
indicativo di chiamata di identificazione,  valido  indipendentemente
dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro
quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. 
  7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da
diporto che non effettuano traffico di  corrispondenza  pubblica  non
sono soggetti  all'obbligo  di  affidamento  della  gestione  ad  una
societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone. 
  8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati
con  le  societa'  concessionarie  possono  essere  disdettati   alla
scadenza nei termini  stabiliti.  Copia  della  disdetta  e'  inviata
all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva
di atto di  notorieta'  attestante  l'assunzione  di  responsabilita'
della  funzionalita'  dell'apparato   e   l'impegno   ad   utilizzare
l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza  della
navigazione. 
  9.  La  licenza  di  esercizio,  rilasciata  per  il  traffico   di
corrispondenza, ha validita' anche  per  l'impiego  dell'apparato  ai
fini della sicurezza della navigazione. 
  10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  puo'  disporre,  quando  io
ritenga opportuno o su richiesta degli  organi  dell'amministrazione,
ispezioni e  controlli  presso  i  costruttori,  gli  importatori,  i
distributori e gli utenti. 
  11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in  navigazione  oltre
le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione
a bordo di un apparato elettronico  per  la  rilevazione  satellitare
della posizione.