Art. 30. 
                       Manifestazioni sportive 
  1.  In  occasione  di  manifestazioni   sportive,   preventivamente
comunicate alle autorita' competenti, organizzate  dalle  federazioni
sportive nazionali e  internazionali  o  da  organizzazioni  da  esse
riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non  iscritte  nei
registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a  parteciparvi
possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa. 
  2. Le stesse deroghe sono estese  anche  alle  imbarcazioni  ed  ai
natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti  ad  eccezione  dei
natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i  quali
e'  necessaria  apposita  autorizzazione  rilasciata   dall'autorita'
marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che  partecipano  a
manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana  vela  e  dalla
Lega navale italiana. 
  3. Nel corso degli allenamenti  deve  essere  tenuta  a  bordo  una
dichiarazione  del  circolo  di  appartenenza,  con   validita'   non
superiore al trimestre, vistata  dall'autorita'  competente  nel  cui
ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti  che
l'unita' e' destinata ad attivita'  agonistica  e  che  si  trova  in
allenamento con un determinato equipaggio. 
  4. Nelle  manifestazioni  sportive  e  negli  allenamenti  suddetti
devono  essere   osservati   i   regolamenti   per   l'organizzazione
dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.