Art. 31. 
                       Navigazione temporanea 
  1. Per navigazione temporanea si  intende  quella  effettuata  alla
scopo di: 
    a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; 
    b) presentare imbarcazioni o navi da diporto  al  pubblico  o  ai
singoli interessati all'acquisto; 
    c)  trasferire  imbarcazioni  o  navi  da  diporto  da  un  luogo
all'altro   anche   per   la   partecipazione   a   saloni    nautici
internazionali. 
  2. Il  capo  del  circondario  marittimo  o  il  capo  dell'ufficio
provinciale del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e  per  i
sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti o, per le navi da diporto, il  capo  del  compartimento
marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa  ha  sede  principale  o
secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori  di  motori
marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni  alla  navigazione
temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non  munite  dei
prescritti documenti ovvero abilitate e  provviste  di  documenti  di
bordo ed a loro affidate  in  conto  vendita  o  per  riparazioni  ed
assistenza. 
  3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita'
del titolare dell'autorizzazione. 
  4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita
alla navigazione  nei  limiti  consentiti  dalle  caratteristiche  di
costruzione dell'unita' da diporto. 
  5. L'unita' da diporto che  fruisce  di  tale  autorizzazione  deve
essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto  di
lavoro con  il  soggetto  intestatario  dell'autorizzazione  medesima
abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'. 
  6. Le unita'  che  effettuano  la  navigazione  temporanea  debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo  di
navigazione effettuata e per garantire  la  sicurezza  delle  persone
presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto  intestatario
dell'autorizzazione.