Art. 32. 
             Autorizzazione alla navigazione temporanea 
  1.  L'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea  e'  rilasciata
previa presentazione dei seguenti documenti: 
    a) copia della polizza di assicurazione  per  la  responsabilita'
civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; 
    b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti
la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore  di  motori
marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto
o di motori marini per il diporto. 
  2. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due  anni  con  annotazione
sul documento originale.