Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto. 2. L'autorizzazione e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.