Art. 33. 
              Condizioni per la navigazione temporanea 
  1. Le unita'  che  effettuano  la  navigazione  temporanea  debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo  di
navigazione effettuata e per garantire  la  sicurezza  delle  persone
presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto  intestatario
dell'autorizzazione. 
  2. Il numero delle persone imbarcate  durante  la  navigazione  non
deve essere  superiore  a  quello  consentito  dalle  caratteristiche
dell'unita'.