Art. 13. 
                Definizione ed ambito di esplicazione 
 
(articoli 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 1,  comma  7,
lettera e), legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4,  decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577) 
 
  1. La prevenzione incendi e' la funzione  di  preminente  interesse
pubblico diretta a conseguire, secondo criteri  applicativi  uniformi
sul territorio nazionale,  gli  obiettivi  di  sicurezza  della  vita
umana,  di  incolumita'  delle  persone  e  di  tutela  dei  beni   e
dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione
e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti  e
modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e  degli
eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. 
  2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni,  enti  ed
organismi,  la  prevenzione  incendi  si  esplica  in   ogni   ambito
caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in  ragione
della  sua  rilevanza  interdisciplinare,  anche  nei  settori  della
sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,  del  controllo  dei  pericoli  di
incidenti rilevanti connessi  con  determinate  sostanze  pericolose,
dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti
da costruzione.