Art. 17. 
                             Formazione 
 
(articoli 8-bis e 12, decreto legislativo 19 settembre 1994, n.  626;
articolo 3, commi 1, 2 e 3, decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  609;
articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 29  luglio  1982,
n. 577; articolo 18, comma 6, legge 10 agosto 2000, n. 246) 
 
  1. Il Dipartimento e il Corpo nazionale  promuovono  la  formazione
nelle materie della prevenzione  incendi  e  del  soccorso  pubblico,
nonche' la diffusione  della  cultura  sulla  sicurezza  antincendio,
anche   attraverso   seminari,   convegni,   cicli   di   formazione,
collegamenti con le istituzioni,  le  strutture  scolastiche,  quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica. 
  2. In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento  delle
attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo  14,
da parte dei tecnici dipendenti delle  amministrazioni  dello  Stato,
delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di
ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo nazionale
definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e  le
modalita' per lo svolgimento, a pagamento,  dell'attivita'  formativa
ed addestrativa in materia. Le attivita' di  cui  al  presente  comma
sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito  di  richiesta
dell'Amministrazione della difesa. 
  3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2  sono  svolte
dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento  e  dalle
strutture territoriali del Corpo nazionale. La Direzione centrale per
la prevenzione e la sicurezza tecnica del  Dipartimento  fornisce  le
indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio  di
prevenzione incendi. 
  4. Il Corpo nazionale assicura l'attivita' formativa del  personale
addetto  ai  servizi  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626. In tale ambito, le attivita' per le quali  e'
richiesta al Corpo nazionale  la  formazione  e  l'addestramento  del
personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla
gestione delle emergenze nei luoghi di  lavoro  sono  in  particolare
quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai
sensi dell'articolo 16. 
  5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19  settembre  1994,
n. 626, che hanno partecipato  ai  corsi  di  formazione  svolti  dal
Dipartimento, dal Corpo nazionale o da enti pubblici  e  privati,  e'
rilasciato, previo superamento di  prova  tecnica,  un  attestato  di
idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate  le
modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di
attestazione di idoneita'. 
 
          Nota all'art. 17:
              -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  12,  comma  1,
          lettera b),  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
          89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE,  della direttiva
          89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE,  della direttiva
          90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE,  della direttiva
          90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della  direttiva
          95/63/CE,   della   direttiva   97/42/CE,  della  direttiva
          98/24/CE,   della   direttiva   99/38/CE,  della  direttiva
          2001/45/CE   e  della  direttiva  99/92/CE  riguardanti  il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro):
              «Art.  12.  (Disposizioni  generali) - 1. Ai fini degli
          adempimenti  di  cui  all'art.  4,  comma 5, lettera q), il
          datore di lavoro:
                a)  organizza  i  necessari  rapporti  con  i servizi
          pubblici   competenti   in   materia  di  pronto  soccorso,
          salvataggio, lotta anticendio e gestione dell'emergenza;
                b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
          attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);».