Art. 19. 
                              Vigilanza 
 
(art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 
 
  1.  Il  Corpo  nazionale  esercita,  con  i   poteri   di   polizia
amministrativa e giudiziaria, la  vigilanza  sull'applicazione  della
normativa  di  prevenzione  incendi  in  relazione  alle   attivita',
costruzioni,   impianti,   apparecchiature   e   prodotti   ad   essa
assoggettati. La vigilanza si realizza  attraverso  visite  tecniche,
verifiche e controlli disposti  di  iniziativa  dello  stesso  Corpo,
anche con metodo a campione o in  base  a  programmi  settoriali  per
categorie di attivita' o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni
di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.  Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, il Corpo  nazionale  puo'  avvalersi  di
amministrazioni,  enti,  istituti,  laboratori  e  organismi   aventi
specifica competenza. 
  2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e
dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed
impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai  luoghi
di  fabbricazione,  immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature   e
prodotti;  l'acquisizione  delle   informazioni   e   dei   documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e  prove
e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza. 
  3.  Qualora  nell'esercizio  dell'attivita'  di   vigilanza   siano
rilevate condizioni di rischio,  l'inosservanza  della  normativa  di
prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi
a  carico  dei  soggetti  responsabili  delle  attivita',  il   Corpo
nazionale adotta, attraverso i  propri  organi,  i  provvedimenti  di
urgenza per la messa in sicurezza delle  opere  e  da'  comunicazione
dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati,  al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli
atti e delle determinazioni da  assumere  nei  rispettivi  ambiti  di
competenza.