Art. 22. 
        Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi 
 
(articolo 19, decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  334;  articolo
19, lettera c), e articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577) 
 
  1. Nell'ambito di  ciascuna  Direzione  regionale  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  e'  istituito  un
Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi,  quale  organo
tecnico  consultivo  territoriale  sulle  questioni  riguardanti   la
prevenzione degli  incendi.  Il  Comitato  svolge  in  particolare  i
seguenti compiti: 
    a) su richiesta dei Comandi provinciali  dei  vigili  del  fuoco,
esprime la  valutazione  sui  progetti  e  designa  gli  esperti  per
l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito  dei  procedimenti
di  rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi  riguardanti
insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso; 
    b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della
normativa  di  prevenzione  incendi  inoltrate  in   relazione   agli
insediamenti o impianti le cui attivita'  presentino  caratteristiche
tali da non consentire il rispetto della normativa stessa. 
  2. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina  per
l'esercizio delle competenze amministrative in materia  di  incidenti
rilevanti ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 112, il  Comitato,  nella  composizione  integrata  prevista
dall'articolo 19 del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,
provvede a svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti soggetti  alla
presentazione del rapporto  di  sicurezza  indicati  nell'articolo  8
dello stesso decreto legislativo n. 334 del 1999 ed  a  formulare  le
relative conclusioni. 
  3.  Con  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   di   cui
all'articolo 21, comma 2, sono dettate le disposizioni relative  alla
composizione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 22:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
              «Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante) -
          1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative
          relative  alle  industrie  soggette  agli  obblighi  di cui
          all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          17 maggio   1988,   n.  175,  l'adozione  di  provvedimenti
          discendenti  dall'istruttoria  tecnica,  nonche' quelle che
          per  elevata  concentrazione  di  attivita'  industriali  a
          rischio  di  incidente  rilevante  comportano l'esigenza di
          interventi    di   salvaguardia   dell'ambiente   e   della
          popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al
          verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
          articolo.
              2.  Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
          specifiche  normative  ai  fini del raccordo tra i soggetti
          incaricati dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del
          territorio e della popolazione.
              3.   Il   trasferimento  di  cui  al  comma  1  avviene
          subordinatamente  all'adozione  della  normativa  di cui al
          comma   2,   previa   attivazione   dell'Agenzia  regionale
          protezione  ambiente  di  cui  all'art. 3 del decreto-legge
          4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito,  con modificazioni
          dalla  legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo
          di  programma  tra  Stato  e  regione  per  la verifica dei
          presupposti  per lo svolgimento delle funzioni, nonche' per
          le procedure di dichiarazione.».
              - Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 del decreto
          legislativo   17 agosto  1999,  n.  334  (Attuazione  della
          direttiva  96/82/CE  relativa  al controllo dei pericoli di
          incidenti   rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
          pericolose):
              «Art.   8   (Rapporto  di  sicurezza).  -  1.  Per  gli
          stabilimenti  in  cui  sono presenti sostanze pericolose in
          quantita'    uguali   o   superiori   a   quelle   indicate
          nell'allegato  I,  parti  1  e  2, colonna 3, il gestore e'
          tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
              2.  Il  rapporto  di  sicurezza  di  cui  il  documento
          previsto  all'art.  7,  comma  1, e' parte integrante, deve
          evidenziare che:
                a) e'  stato  adottato  il  sistema di gestione della
          sicurezza;
                b) i  pericoli  di  incidente  rilevante  sono  stati
          individuati  e sono state adottate le misure necessarie per
          prevenirli  e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per
          l'ambiente;
                c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
          manutenzione  di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura
          e  infrastruttura,  connessi  con  il  funzionamento  dello
          stabilimento,  che  hanno  un  rapporto  con  i pericoli di
          incidenti  rilevante  nello  stesso,  sono sufficientemente
          sicuri  e  affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art.
          14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
                d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni
          e  sono  stati  forniti  all'autorita'  competente  di  cui
          all'art. 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano
          d'emergenza   esterno   al   fine  di  prendere  le  misure
          necessarie in caso di incidente rilevante.
              3.  Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene
          almeno  i  dati  di  cui  all'allegato  II  ed  indica, tra
          l'altro,  il  nome  delle  organizzazioni partecipanti alla
          stesura  del  rapporto.  Il  rapporto di sicurezza contiene
          inoltre  l'inventario  aggiornato delle sostanze pericolose
          presenti  nello  stabilimento,  nonche' le informazioni che
          possono   consentire   di   prendere  decisioni  in  merito
          all'insediamento  di  nuovi stabilimenti o alla costruzione
          di insediamenti attorno agli stabilimenti gia' esistenti.
              4.  Con  uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  i Ministri dell'interno, della sanita' e
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  Conferenza  Stato-regioni,  sono  definiti,  secondo le
          indicazioni  dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
          previsto  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni
          per  la  redazione  del rapporto di sicurezza i criteri per
          l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
          tipi  di  incidenti,  nonche'  i criteri di valutazione del
          rapporto  medesimo;  fino  all'emanazione  di  tali decreti
          valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
          decreti  ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
          175, e successive modifiche.
              5.  Al  fine  di  semplificare  le  procedure e purche'
          ricorrano   tutti   i  requisiti  prescritti  dal  presente
          articolo,  rapporti  di sicurezza analoghi o parti di essi,
          predisposti  in  attuazione  di  altre  norme di legge o di
          regolamenti   comunitari,  possono  essere  utilizzati  per
          costituire il rapporto di sicurezza.
              6.  Il  rapporto  di sicurezza e' inviato all'autorita'
          competente  preposta  alla  valutazione  dello stesso cosi'
          come previsto all'art. 21, entro i seguenti termini:
                a) per  gli  stabilimenti  nuovi,  prima  dell'inizio
          dell'attivita';
                b) per  gli  stabilimenti  esistenti,  entro  un anno
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
                c) per  gli  stabilimenti  preesistenti, non soggetti
          alle  disposizioni  del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  175  del 1988, entro due anni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto;
                d) in occasione del riesame periodico di cui al comma
          7, lettere a) e b).
              7.  Il  gestore  fermo  restando  l'obbligo  di riesame
          biennale  di  cui  all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il
          rapporto di sicurezza:
                a) almeno ogni cinque anni;
                b) nei casi previsti dall'art. 10;
                c) in   qualsiasi  altro  momento,  a  richiesta  del
          Ministero   dell'ambiente,  eventualmente  su  segnalazione
          della   regione   interessata,   qualora   fatti  nuovi  lo
          giustifichino,  o  in considerazione delle nuove conoscenze
          tecniche  in  materia  di  sicurezza derivanti dall'analisi
          degli   incidenti,   o,   in   misura  del  possibile,  dei
          semincidenti  o  dei  nuovi  sviluppi  delle conoscenze nel
          campo  della  valutazione  dei  pericoli  o  a  seguito  di
          modifiche  legislative  o  delle  modifiche  degli allegati
          previste all'art. 15, comma 2.
              8.  Il  gestore  deve  comunicare  immediatamente  alle
          autorita'  di  cui al comma 6 se il riesame del rapporto di
          sicurezza  di  cui  al comma 7 comporti o meno una modifica
          dello stesso.
              9.   Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta'  di  cui
          all'art.  22,  comma  2, il gestore predispone una versione
          del   rapporto   di  sicurezza,  priva  delle  informazioni
          riservate,  da  trasmettere  alla  regione territorialmente
          competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
              10.  Il  Ministero  dell'ambiente,  quando  il  gestore
          comprova    che   determinate   sostanze   presenti   nello
          stabilimento  o  che una qualsiasi parte dello stabilimento
          stesso  si  trovano  in condizioni tali da non poter creare
          alcun   pericolo   di   incidente  rilevante,  dispone,  in
          conformita'   ai   criteri  di  cui  all'allegato  VII,  la
          limitazione  delle  informazioni  che  devono  figurare nel
          rapporto   di   sicurezza  ala  prevenzione  dei  rimanenti
          pericoli  di  incidenti  rilevanti e alla limitazione delle
          loro  conseguenze  per  l'uomo  e  per  l'ambiente, dandone
          comunicazione  alle  autorita' destinatarie del rapporto di
          sicurezza.
              11.   Il   Ministero   dell'ambiente   trasmette   alla
          Commissione  europea  l'elenco degli stabilimenti di cui al
          comma   10   e   le  motivazioni  della  limitazione  delle
          informazioni.».
              «Art.  19  (Composizione  e  funzionamento del Comitato
          tecnico    regionale   o   interregionale).   -   1.   Fino
          all'emanazione  da  parte delle regioni della disciplina di
          cui  all'art.  18,  il  comitato  tecnico regionale, di cui
          all'art.  20  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          29 luglio  1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie
          per   gli  stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
          rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e a formulare le
          relative conclusioni con le modalita' previste all'art. 21.
              2.  Ai  fini dell'espletamento dei compiti previsti dal
          comma  1 il Comitato e' integrato, nei limiti delle risorse
          finanziarie    previste    dalla    legislazione   vigente,
          decreto-legge  comandante  provinciale dei Vigili del fuoco
          competente  per  territorio,  ove  non sia gia' componente,
          nonche'  da  soggetti  dotati  di  specifica competenza nel
          settore e, precisamente:
                a) due  rappresentanti  dell'Agenzia regionale per la
          protezione  dell'ambiente  territorialmente competente, ove
          costituita;
                b) due  rappresentanti  del  dipartimento  periferico
          dell'ISPESL territorialmente competenti;
                c) un  rappresentante  della regione territorialmente
          competente;
                d) un rappresentante della provincia territorialmente
          competente;
                e) un  rappresentante  della  comune territorialmente
          competente.
              3.   Per   ogni  componente  titolare  e'  nominato  un
          supplente.
              4.   Il  Comitato  e'  costituito  validamente  con  la
          presenza   dei  due  terzi  dei  componenti  e  delibera  a
          maggioranza dei presenti.
              5.    Il   Comitato   puo'   avvalersi   del   supporto
          tecnico-scientifico   di   enti   e  istituzioni  pubbliche
          competenti.».