Art. 21.
                        Modalita' di consegna
  1.  Per  la  consegna  dei  documenti  si  applicano  le  modalita'
stabilite dall'articolo 7.
  2.  Gli  esemplari depositati devono avere una perfetta qualita' ed
essere  identici,  per  forma  e  contenuto,  agli esemplari messi in
circolazione.
  3.  Per le finalita' indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a),
della  legge,  i  soggetti  obbligati  al deposito forniscono, previo
accordo  con  gli  istituti  depositari, documenti di grafica d'arte,
documenti  fotografici  e  video  d'artista  dai  quali sia possibile
effettuare copia.
  4. Gli esemplari devono essere racchiusi in plichi confezionati con
involucro  resistente,  recanti  all'esterno  la dicitura: «esemplari
fuori  commercio  per  il deposito legale agli effetti della legge 15
aprile  2004,  n.  106», nonche' nome, ovvero denominazione o ragione
sociale e domicilio o sede legale del soggetto obbligato al deposito.
  5. I soggetti obbligati al deposito hanno l'obbligo di accompagnare
la  consegna  con  un  elenco  in  due  copie  dei documenti inviati.
L'elenco   deve   riportare,  per  ciascun  documento,  gli  elementi
identificativi necessari alla sua individuazione.
  6. Ciascun istituto depositario, dopo avere effettuato il controllo
sul  contenuto  del  plico,  se  non  ha  riscontrato  irregolarita',
restituisce,  opportunamentevidimata,  una  delle  copie  dell'elenco
inviato.  Tale  copia costituisce ricevuta e dovra' essere conservata
dal   soggetto   interessato   come   prova  dell'avvenuta  consegna.
L'accettazione  definitiva dei documenti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera f), numeri 5) e 6), da parte dell'istituto depositario del
documento  oggetto  di  deposito resta subordinata al controllo della
corrispondenza ai requisiti previsti dal regolamento.
 
          Note all'art. 21:
              -  Per  l'art.  2,  comma 1,  lettera a),  della  legge
          15 aprile 2004, n. 106, si veda la nota all'art. 15.
              - Per  la legge 15 aprile 2004, n. 106, si veda in nota
          alle premesse.