Art. 61.
               (Disposizioni in materia di concordato)

1.  All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti  periodi:  "In  caso  di presentazione di piu' proposte o se
comunque  ne  sopraggiunge  una  nuova, prima che il giudice delegato
ordini  la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da
sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore,
il  giudice  delegato  puo' ordinare la comunicazione ai creditori di
una  o  di  altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti
convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma".
2.  All'articolo  128  del  regio  decreto  16  marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando  il  giudice  delegato  dispone  il  voto su piu' proposte di
concordato  ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo,
ultima   parte,  si  considera  approvata  quella  tra  esse  che  ha
conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti
e, in caso di parita', la proposta presentata per prima".
 
          Note all'art. 61:
             -  Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 125
          del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n. 267, e successive
          modificazioni  (Disciplina  del  fallimento, del concordato
          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
          liquidazione  coatta amministrativa), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
             «2.Una  volta espletato tale adempimento preliminare, il
          giudice   delegato,  acquisito  il  parere  favorevole  del
          comitato   dei  creditori,  valutata  la  ritualita'  della
          proposta,  ordina  che  la stessa, unitamente al parere del
          curatore  e  del comitato dei creditori venga comunicata ai
          creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati
          per  la  sua  valutazione  ed  informandoli  che la mancata
          risposta   sara'  considerata  come  voto  favorevole.  Nel
          medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
          non  inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro
          il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria
          del  tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso
          di   presentazione  di  piu'  proposte  o  se  comunque  ne
          sopraggiunga  una  nuova,  prima  che  il  giudice delegato
          ordini  la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie
          quella  da  sottoporre  all'approvazione  dei creditori; su
          richiesta  del  curatore, il giudice delegato puo' ordinare
          la  comunicazione  ai creditori di una o di altre proposte,
          tra  quelle  non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si
          applica l'art. 41, quarto comma.».
             - Si riporta il testo dell'art. 128 del regio decreto 16
          marzo  1942, n. 267, e successive modificazioni (Disciplina
          del      fallimento,     del     concordato     preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa),   cosi'   come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art. 128 (Approvazione del concordato). - Il concordato
          e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza
          dei  crediti  ammessi  al  voto. Ove siano previste diverse
          classi  di  creditori,  il  concordato e' approvato se tale
          maggioranza  si  verifica  inoltre  nel  maggior  numero di
          classi.
             I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel
          termine   fissato   dal   giudice   delegato  si  ritengono
          consenzienti.
             La   variazione  del  numero  dei  creditori  ammessi  o
          dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto
          di  un  provvedimento  emesso successivamente alla scadenza
          del  termine fissato dal giudice delegato per le votazioni,
          non influisce sul calcolo della maggioranza.
             Quando  il  giudice  delegato  dispone  il  voto su piu'
          proposte  di  concordato  ai  sensi  dell'art. 125, secondo
          comma,  terzo periodo, ultima parte, si considera approvata
          quella  tra  esse  che  ha  conseguito il maggior numero di
          consensi  a  norma  dei  commi  precedenti  e,  in  caso di
          parita', la proposta presentata per prima.».