Art. 69.
                     (Rimedi giustiziali contro
                    la pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo
e'  inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere
deciso  indipendentemente  dalla  risoluzione  di  una  questione  di
legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata,
sospende  l'espressione  del parere e, riferendo i termini e i motivi
della  questione,  ordina  alla  segreteria  l'immediata trasmissione
degli  atti  alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di
cui  agli  articoli  23  e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87,
nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".
  2.  All'articolo  14 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma:
      1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
      ", conforme al parere del Consiglio di Stato";
      2) il secondo periodo e' soppresso;
    b) il secondo comma e' abrogato.
 
          Note all'art. 69:
             -  Si  riporta il testo del primo comma dell'art. 13 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
          n.  1199  (Semplificazione  dei  procedimenti in materia di
          ricorsi   amministrativi),   cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
             «Art.  13  (Parere su ricorso straordinario). - L'organo
          al   quale  e'  assegnato  il  ricorso,  se  riconosce  che
          l'istruttoria   e'  incompleta  o  che  i  fatti  affermati
          nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti,
          puo' richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o
          documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre
          nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed
          a  produrre  nuovi  documenti.  Se  il  ricorso  sia  stato
          notificati  ad alcuni soltanto dei controinteressati, mando
          allo   stesso  Ministero  di  ordinare  l'integrazione  del
          contraddittorio   nei  confronti  degli  altri  secondo  le
          modalita'  previste  nell'art.  9, quinto comma. Se ritiene
          che  il  ricorso  non possa essere deciso indipendentemente
          dalla   risoluzione   di   una  questione  di  legittimita'
          costituzionale  che  non  risulti manifestamente infondata,
          sospende  l'espressione del parere e, riferendo i termini e
          i   motivi   della   questione,   ordina   alla  segreteria
          l'immediata    trasmissione    degli    atti   alla   Corte
          costituzionale,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui agli
          articoli  23  e  seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87,
          nonche'  la  notifica  del  provvedimento  ai  soggetti ivi
          indicati. Se l'istruttoria e' completa e il contraddittorio
          e' regolare, esprime parere:
              a)   per   la  dichiarazione  di  inammissibilita',  se
          riconosce  che il ricorso non poteva essere proposto, salva
          la  facolta'  dell'assegnazione  di  un  breve  termine per
          presentare  all'organo  competente il ricorso proposto, per
          errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
              b)  per  l'assegnazione al ricorrente di un termine per
          la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile,
          e,  se  questi  non  vi  provvede,  per la dichiarazione di
          improcedibilita' del ricorso;
              c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
              d)   per   accoglimento  e  la  rimessione  degli  atti
          all'organo  competente, se riconosce fondato il ricorso per
          il motivo di incompetenza;
              e)    per    l'accoglimento,    salvo   gli   ulteriori
          provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il
          ricorso per altri motivi di legittimita'.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del gia' citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
             «Art.  14  (Decisione  del  ricorso straordinario). - La
          decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto
          del  Presidente  della Repubblica su proposta del Ministero
          competente, conforme al parere del Consiglio di Stato.
             [Abrogato].
             Qualora    il   decreto   di   decisione   del   ricorso
          straordinario     pronunci     l'annullamento    di    atti
          amministrativi  generali a contenuto normativo, del decreto
          stesso   deve  essere  data,  a  cura  dell'Amministrazione
          interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione,
          pubblicita'  nelle  medesime  forme  di pubblicazione degli
          atti annullati.
             Nel  caso  di  omissione  da parte dell'amministrazione,
          puo'  provvedervi  la parte interessata, ma le spese sono a
          carico dell'amministrazione stessa.».