Art. 26. (Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale) 1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: "il perito," sono inserite le seguenti: "la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,".
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge: «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132. »