Art. 26.
     (Modifica all'articolo 133 del codice di procedura penale)

  1.  Al  comma 1  dell'articolo  133 del codice di procedura penale,
dopo  le  parole: "il perito," sono inserite le seguenti: "la persona
sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,".
 
          Note all'art. 26:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
          procedura penale come modificato dalla presente legge:
             «Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). -
          1.  Se  il  testimone,  il  perito,  la  persona sottoposta
          all'esame  del  perito diversa dall'imputato, il consulente
          tecnico,  l'interprete  o  il  custode di cose sequestrate,
          regolarmente   citati   o   convocati,  omettono  senza  un
          legittimo  impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo  e  puo'  altresi'  condannarli,  con ordinanza, a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa  delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali la
          mancata comparizione ha dato causa.
             2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132. »