Art. 29. (Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) 1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: "Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su minori e su persone incapaci o interdette). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici e' minore, incapace ovvero interdetta per infermita' di mente, il consenso e' prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso e' prestato da un curatore speciale nominato dal giudice, il quale puo' presenziare alle operazioni. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis e 359-bis del codice. Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici e' fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame. Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). - 1. All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo 224-bis del codice, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione e' effettuata a cura del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti. 2. Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che e' stata pronunciata sentenza non piu' soggetta ad impugnazione, la cancelleria procede, in ogni caso e senza ritardo, alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice".