Art. 29.
       (Introduzione degli articoli 72-bis, 72-ter e 72-quater
      delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
                   del codice di procedura penale)

  1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  72-bis.  -  (Prelievo  di  campioni biologici e accertamenti
medici  su  minori e su persone incapaci o interdette). - 1. Nei casi
previsti  dagli  articoli 224-bis e 359-bis del codice, se la persona
da  sottoporre  a  prelievo  di  campioni biologici o ad accertamenti
medici e' minore, incapace ovvero interdetta per infermita' di mente,
il  consenso  e'  prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono
presenziare alle operazioni.
  2.  Ai fini di cui al comma 1, se il genitore o il tutore mancano o
non  sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con
la  persona  da  sottoporre  a  prelievo  di  campioni biologici o ad
accertamenti  medici, il consenso e' prestato da un curatore speciale
nominato dal giudice, il quale puo' presenziare alle operazioni.
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli
articoli 224-bis e 359-bis del codice.
  Art.  72-ter.  - (Redazione del verbale delle operazioni). - 1. Nel
verbale  relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o
all'effettuazione  di  accertamenti medici e' fatta espressa menzione
del  consenso  eventualmente  prestato  dalla  persona  sottoposta ad
esame.
  Art.  72-quater.  -  (Distruzione  dei  campioni  biologici).  - 1.
All'esito della perizia su campioni biologici, ai sensi dell'articolo
224-bis  del  codice,  il giudice dispone l'immediata distruzione del
campione   prelevato,   salvo   che   non  ritenga  la  conservazione
assolutamente indispensabile. La distruzione e' effettuata a cura del
perito  il  quale  ha  proceduto alla relativa analisi, che ne redige
verbale da allegare agli atti.
  2.   Dopo   la   definizione   del   procedimento  con  decreto  di
archiviazione  o  dopo  che  e'  stata  pronunciata sentenza non piu'
soggetta  ad  impugnazione,  la  cancelleria  procede, in ogni caso e
senza  ritardo,  alla distruzione dei campioni biologici prelevati ai
sensi degli articoli 224-bis e 359-bis del codice".