Art. 30 
 
Principi informatori per la gestione ordinaria e  la  formazione  del
                       bilancio di previsione 
 
1. L'esercizio finanziario ha la durata di  un  anno,  inizia  il  1°
gennaio e termina il 31 dicembre successivo. 
2.  La  gestione  finanziaria  si  svolge  in  base  al  bilancio  di
previsione. 
3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in  bilancio  nel
loro importo integrale, senza possibilita' di compensazione. 
4. Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza  e
di cassa e l'unita' elementare e' rappresentata dal capitolo, la  cui
denominazione e' definita dal capo del  servizio  amministrativo,  in
sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in  base
all'oggetto della spesa. 
5. Il bilancio di  competenza  mette  a  confronto  gli  stanziamenti
proposti con quelli dell'esercizio precedente,  definiti  al  momento
della redazione del documento previsionale. 
6. Per ogni capitolo, il bilancio  indica  l'ammontare  presunto  dei
residui attivi e passivi alla chiusura  dell'esercizio  precedente  a
quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare  degli  stanziamenti
definitivi delle entrate e  delle  uscite  dell'esercizio  in  corso,
l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle  uscite
che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio  si  riferisce,
nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle
uscite che  si  prevede  di  pagare  nello  stesso  esercizio,  senza
distinzione tra operazioni afferenti  la  gestione  di  competenza  e
quella dei residui. 
7. Si considerano incassate le somme versate  al  cassiere  e  pagate
quelle erogate dallo stesso. 
8. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta  a  se'  stante,
rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il  disavanzo
di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio  precedente
cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra  le  entrate
del bilancio di cassa, ugualmente come  posta  autonoma,  l'ammontare
presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio
si riferisce. 
9. Gli stanziamenti di entrata  sono  iscritti  in  bilancio,  previo
accertamento della loro attendibilita', mentre quelli  relativi  alle
uscite sono  iscritti  in  relazione  a  programmi  definiti  e  alle
concrete capacita' operative del Circolo. 
10. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il  quale
puo' essere  conseguito  anche  attraverso  l'utilizzo  del  presunto
avanzo di amministrazione,  con  esclusione  dei  fondi  destinati  a
particolari finalita'. 
11. Sono vietate le gestioni di  fondi  al  di  fuori  del  bilancio.
Quelle svolte per  conto  del  Ministero  della  difesa  o  di  altri
organismi pubblici o privati  ed  autorizzate  sono  evidenziate  nel
bilancio ai sensi dell'articolo 29,  comma  4  e  delle  stesse  deve
essere data completa informazione in apposito  allegato  al  bilancio
stesso. 
12. Il Circolo iscrive  nel  bilancio  preventivo,  quale  entrata  a
titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato  per  l'esercizio
in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.