Art. 34 
 
                       Gestione delle entrate 
 
1.  La  gestione  delle  entrate  si   attua   attraverso   le   fasi
dell'accertamento, della riscossione e del versamento. 
2. Il capo del servizio amministrativo cura  che  l'accertamento,  la
riscossione e il versamento delle  entrate  siano  tempestivi  e  per
l'intero importo. 
3. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione  dell'entrata
con cui il capo della gestione  finanziaria,  sulla  base  di  idonea
documentazione, verifica la ragione del credito e la  sussistenza  di
un idoneo titolo giuridico,  individua  il  debitore,  quantifica  la
somma da incassare e fissa la relativa scadenza. 
4. L'accertamento presuppone: 
a) la fondatezza del credito, ossia la  sussistenza  di  obbligazioni
giuridiche a carico di terzi verso l'ente; 
b) la certezza del credito, ossia la verifica che lo stesso  non  sia
soggetto ad oneri o condizioni; 
c) la competenza finanziaria ed  economica  a  favore  dell'esercizio
considerato. 
5. L'accertamento delle entrate avviene: 
a) per le entrate provenienti  da  trasferimenti,  sulla  base  delle
leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore; 
b) per le entrate proprie, a seguito di acquisizione diretta o  sulla
base di apposita documentazione; 
c) per le entrate relative a partite  compensative  delle  spese,  in
corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa; 
d) per le altre entrate,  anche  di  natura  eventuale  o  variabile,
mediante contratti, provvedimenti giudiziari  o  atti  amministrativi
specifici. 
6. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme  dovute
al Circolo ed e' disposta a  mezzo  di  ordine  di  incasso,  diretto
all'istituto affidatario del servizio di cassa o  a  altri  eventuali
incaricati della riscossione  di  somme  dovute  all'ente,  ai  sensi
dell'articolo 41. 
7.  L'ordinativo  d'incasso,  sottoscritto  dal  capo  del   servizio
amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta: 
a) l'indicazione del debitore; 
b) l'ammontare della somma da riscuotere; 
c) la causale; 
d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme; 
e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e'  riferita  l'entrata
distintamente per residui o competenza; 
f) la codifica; 
g) il numero progressivo; 
h) l'esercizio finanziario e la data di emissione. 
8. L'istituto deve accettare, senza pregiudizio  per  i  diritti  del
Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a  suo  favore,  anche
senza la  preventiva  emissione  di  ordinativo  d'incasso.  In  tale
ipotesi   l'istituto   da'   immediata   comunicazione   al   Circolo
dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione. 
9. Gli ordinativi  di  incasso  che  si  riferiscono  ad  entrate  di
competenza dell'esercizio in corso sono  tenuti  distinti  da  quelli
relativi ai residui. 
10.  Gli  ordinativi  d'incasso  non  riscossi   entro   il   termine
dell'esercizio  sono  restituiti  dall'istituto  al  Circolo  per  la
riscossione in conto residui. 
11. Le entrate accertate  e  non  riscosse  costituiscono  i  residui
attivi da iscrivere  in  un  apposito  registro  e  nel  bilancio  di
previsione dell'esercizio successivo. 
12. Le entrate  aventi  destinazione  vincolata  per  legge,  se  non
utilizzate  nell'esercizio,  confluiscono   nella   parte   vincolata
dell'avanzo  di  amministrazione  ai  fini  dell'utilizzazione  negli
esercizi successivi. 
13. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata  e  consiste
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo. 
14. Gli incaricati della riscossione versano  all'istituto  le  somme
riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti  e
dagli accordi convenzionali.